Cassazione Penale, Sentenza n. 3715/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione della sanzione sostitutiva della semidetenzione, in atto per sentenza irrevocabile del 19/12/2022, con il lavoro di pubblica utilità ex art.56‑bis legge n.689/1981 come novellato dal d.lgs. n.150/2022. Il giudice del merito ha rigettato sostenendo che, per effetto del differimento della vigenza del d.lgs. n.150/2022 fino al 30/12/2022 (operato dal d.l. n.162/2022), le novità si applicano solo se il procedimento era pendente davanti alla Corte di Cassazione alla data del 30/12/2022; poiché il giudicato si è formato il 19/12/2022, le nuove disposizioni non sono applicabili. Inoltre l'art.95 del d.lgs. n.150/2022 consentirebbe in ogni caso esclusivamente la conversione della semidetenzione nella semilibertà sostitutiva e non nell'istituto del lavoro di pubblica utilità. In Cassazione il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e, in subordine, dubbio di legittimità costituzionale del differimento della vigenza, nonché censurato la presunta irragionevolezza/ disparità di trattamento della disciplina transitoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito: il differimento della vigenza sino al 30/12/2022 (per effetto del d.l. n.162/2022) ha impedito l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n.150/2022 ai casi in cui il giudicato si è formato prima del 30/12/2022. Ha inoltre escluso la fondatezza dei profili di illegittimità costituzionale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.151/2023 che ha ritenuto legittimo il differimento. Ha confermato che l'art.95 del d.lgs. n.150/2022, nella parte pertinente, regola solo la temporanea ultrattività delle sanzioni sostitutive in esecuzione al 30/12/2022 e disciplina la sola conversione dalla semidetenzione alla semilibertà sostitutiva. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.56‑bis legge n.689 del 1981
Norma novellata dal d.lgs. n.150/2022 che prevede il lavoro di pubblica utilità come possibile sanzione alternativa; nella fattispecie il giudice ha ritenuto che tale novità non fosse applicabile al giudicato formato prima del 30/12/2022
d.lgs. n.150 del 2022, art.95 (disposizione transitoria)
Disciplina transitoria che consente l'applicazione delle nuove disposizioni solo se il procedimento era pendente davanti alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore (30/12/2022). Il secondo comma regola specificamente i casi di sanzione sostitutiva della semidetenzione o libertà controllata in esecuzione al 30/12/2022, consentendo la conversione dalla semidetenzione alla semilibertà sostitutiva
d.l. n.162 del 2022
Provvedimento che ha differito la vigenza del d.lgs. n.150/2022 fino al 30/12/2022; la Corte ha ritenuto che tale differimento abbia determinato l'assenza di vigenza delle disposizioni innovative sino a quella data
sentenza Corte Costituzionale n.151 del 18/07/2023
La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo il d.l. n.162/2022 e il suo differimento della vigenza, affermando che modulare la vacatio legis con atto avente forza di legge non è di per sé incostituzionale e che sussistevano i presupposti di necessità e urgenza (richiamata per escludere il dubbio di incostituzionalità sollevato dal ricorrente)
art.77 comma 2 Cost.
Riferito nel quadro del giudizio di legittimità costituzionale sul d.l. n.162/2022: la Corte Costituzionale ha ritenuto che i presupposti di straordinaria necessità e urgenza fossero rispettati
Massime di principio
- Se il giudicato (sentenza irrevocabile) è formato prima del 30/12/2022, le novità introdotte dal d.lgs. n.150/2022 non sono applicabili al soggetto condannato tramite l'azione del giudice dell'esecuzione.
- La disciplina transitoria dell'art.95 d.lgs. n.150/2022 consente l'applicazione delle nuove norme solo quando il giudizio sia pendente avanti alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore (30/12/2022); in tal caso è possibile chiedere al giudice dell'esecuzione, entro i termini previsti, l'applicazione delle novità anche dopo la formazione del giudicato.
- Per le sanzioni sostitutive della semidetenzione in esecuzione alla data del 30/12/2022 l'unica conversione prevista dal comma 2 dell'art.95 è nella semilibertà sostitutiva; non è automaticamente ammessa la conversione in altri istituti novativi (es. lavoro di pubblica utilità) salvo diversa previsione normativa.
- Il differimento della vigenza di un decreto legislativo mediante decreto‑legge può essere considerato costituzionalmente valido; quindi i rilievi di illegittimità costituzionale relativi al d.l. n.162/2022 hanno scarse probabilità di successo dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.151/2023.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali; le questioni sulla presunta disparità di trattamento richiedono dimostrazione della violazione di principi costituzionali non superata automaticamente dall'argomento di favore per alcuni tipi di condannati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3376/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3380/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3382/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →