Cassazione Civile, Ordinanza n. 28152/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare. La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo per euro 589.260,00 a titolo di canoni di locazione e per euro 1.278,50 a titolo di quota dell’imposta di registro relativa a un contratto di locazione stipulato nel febbraio 2020 con la società poi fallita, sostenendo che tale contratto fosse funzionale all’impresa, sostitutivo di precedenti contratti più onerosi e quindi atto di ordinaria amministrazione, non pregiudizievole per la massa; in subordine, aveva chiesto l’ammissione di un credito per indennità di occupazione senza titolo, poiché l’immobile era rimasto occupato dalla fallita. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo il contratto inefficace verso la massa per mancanza della preventiva autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di atto eccedente l’ordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 167, comma 2, l.fall., e ha escluso anche la domanda subordinata perché proposta per la prima volta nelle osservazioni al progetto di stato passivo come domanda nuova, con diversa causa petendi. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, falsa applicazione dell’art. 167 l.fall., sostenendo che la stipula del nuovo contratto di locazione dovesse essere considerata atto di ordinaria amministrazione; con il secondo motivo ha dedotto falsa applicazione degli artt. 101, 93 e 95 l.fall., oltre a violazione del contraddittorio e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la domanda subordinata di indennità di occupazione fosse ammissibile come precisazione o modifica consentita nella fase di verifica del passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la censura non idonea a scalfire la decisione impugnata, perché il giudice di merito si era attenuto al principio secondo cui, in concordato preventivo, la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione va compiuta avendo riguardo all’interesse della massa dei creditori e alla potenziale idoneità dell’atto a pregiudicare i valori dell’attivo, con valutazione ex ante; la ricorrente, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione di fatto sulla convenienza dell’operazione, non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che nella verifica del passivo la domanda di insinuazione può essere precisata nelle osservazioni ex art. 95 l.fall., ma non può essere ampliata con domanda nuova o con mutamento di petitum e causa petendi; è invece ammessa la sola riduzione della pretesa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 167 l.fall.
gli atti del debitore in concordato che eccedono l’ordinaria amministrazione richiedono la preventiva autorizzazione del giudice delegato; la loro natura va valutata ex ante rispetto all’interesse della massa dei creditori e alla possibile incidenza sull’attivo.
art. 161 l.fall.
dopo la domanda di concordato con riserva l’imprenditore può compiere senza autorizzazione solo gli atti di gestione finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, secondo il criterio dell’art. 167 l.fall.
art. 95 l.fall.
le osservazioni scritte al progetto di stato passivo consentono precisazioni e documenti integrativi, ma non la modifica della domanda con ampliamento del petitum o variazione della causa petendi.
art. 93 l.fall.
richiamato come disciplina delle modalità delle osservazioni e degli atti di insinuazione al passivo.
art. 360 c.p.c.
invocato come vizio di falsa applicazione di legge per entrambi i motivi di ricorso.
art. 360-bis c.p.c.
utilizzato dalla Corte come base per dichiarare inammissibili i motivi che si ponevano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 101 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso contraddittorio sulla domanda subordinata.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.
art. 183 c.p.c.
richiamato in contrapposizione alla disciplina fallimentare per escludere l’applicabilità, nel procedimento di verifica del passivo, del principio di ampia modificabilità della domanda proprio del giudizio ordinario.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, la qualificazione di un atto come ordinario o straordinario va compiuta in concreto e con giudizio ex ante, avendo riguardo esclusivamente all’interesse della massa dei creditori e alla capacità dell’atto di compromettere i valori dell’attivo.
- Anche un atto astrattamente riconducibile alla gestione ordinaria può assumere natura straordinaria se, nel contesto della procedura concorsuale, è idoneo a gravare il patrimonio del debitore senza un corrispondente vantaggio apprezzabile per i creditori.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o della valutazione di convenienza economica dell’operazione compiuta dal debitore.
- Nella verifica dello stato passivo, le osservazioni al progetto consentono di precisare e corredare la domanda, ma non di introdurre una domanda nuova o di mutare elementi essenziali della pretesa; è ammessa soltanto una riduzione della domanda originaria.
- La disciplina del procedimento fallimentare sulla modificazione dell’insinuazione al passivo non coincide con quella del processo ordinario di cognizione: non si applica il più ampio regime di modifica delle domande previsto per il giudizio ordinario.
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