Corte di giustizia, Sentenza C-394/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 marzo 2023. — Bursa Română de Mărfuri SA contro Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei i (ANRE). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 1, lettere b) e c), e articolo 3 – Principi relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2015/1222 – Articolo 5, paragrafo 1 – Gestore del mercato elettrico designato – Monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri – Normativa nazionale che istituisce un monopolio per la negoziazione all’ingrosso dell’energia elettrica a breve, a medio e a lungo termine. — Causa C-394/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il diritto UE sul mercato interno dell’energia elettrica non vieta, di per sé, che uno Stato membro mantenga un monopolio legale per l’intermediazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica nei mercati del giorno prima e infragiornaliero, se tale monopolio era già esistente al momento dell’entrata in vigore del regolamento 2015/1222. Lo stesso vale per il mercato a termine, ma in questo caso la verifica della compatibilità va svolta alla luce del diritto primario UE. È stata invece dichiarata irricevibile la questione basata sugli articoli 101 e 102 TFUE per difetto di motivazione del rinvio.
Mercato interno dell’energia elettrica: compatibilità con il diritto UE di un monopolio nazionale per i servizi di intermediazione nei mercati all’ingrosso del giorno prima, infragiornaliero e a termine
La questione giuridica
Se il regolamento (UE) 2019/943, letto con la direttiva 2019/944, osti a una normativa nazionale che mantenga un monopolio legale per i servizi di intermediazione delle offerte di vendita e acquisto di energia elettrica; in particolare se tale divieto valga per i mercati all’ingrosso del giorno prima e infragiornaliero, per il mercato a termine e se la disciplina nazionale integri una restrizione della concorrenza ai sensi degli articoli 101, 102, 4, paragrafo 3, TUE e 106, paragrafo 1, TFUE.
Principio di diritto
Il regolamento (UE) 2019/943, in particolare gli articoli 1, lettere b) e c), 2, punto 40, e 3, letto con la direttiva 2009/72/CE, non osta al mantenimento di un monopolio nazionale legale dei servizi di intermediazione per le offerte di vendita e acquisto di energia elettrica sui mercati all’ingrosso del giorno prima e infragiornaliero, quando tale monopolio esisteva già nello Stato membro al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/1222 e nel rispetto dell’articolo 5 di quest’ultimo; inoltre non osta neppure a un monopolio legale relativo al mercato all’ingrosso a termine, la cui compatibilità va però verificata alla luce delle pertinenti disposizioni del diritto primario dell’Unione. La Corte dichiara invece irricevibile la questione sugli articoli 101 e 102 TFUE perché il giudice nazionale non ha fornito elementi sufficienti sul loro rilievo nel caso concreto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articoli 101 e 102 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 1, TFUE
- Direttiva 2009/72/CE
- Direttiva 2019/944
- Regolamento (UE) 2015/1222
- Regolamento (UE) 2019/943
Monopolio nazionale nei mercati dell’energia elettrica
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in una controversia tra una società rumena operante nel settore della gestione dei mercati energetici e l’autorità nazionale di regolazione dell’energia, relativa al diniego di una licenza per organizzare e gestire mercati centralizzati dell’energia elettrica. La Corte esamina la compatibilità con il diritto dell’Unione di un monopolio nazionale legale sui servizi di intermediazione delle offerte di vendita e acquisto di energia elettrica.
Fatti e procedimento principale
La Bursa Română de Mărfuri SA aveva chiesto all’ANRE il rilascio di una licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati centralizzati dell’energia elettrica. L’ANRE aveva respinto la domanda sulla base della normativa rumena, che prevedeva il rilascio di una sola licenza di gestore del mercato dell’energia elettrica. Nel procedimento emergeva che una licenza era già stata concessa all’OPCOM SA, che deteneva quindi una posizione monopolistica.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2019/943, soprattutto l’articolo 1, lettere b) e c), l’articolo 2, punti 7, 8 e 40, l’articolo 3 e l’articolo 10, paragrafi 4 e 5;
- il regolamento (UE) 2015/1222, soprattutto l’articolo 5, relativo alla nomina dei NEMO in presenza di un monopolio nazionale legale;
- la direttiva 2009/72/CE, in particolare l’articolo 37, paragrafo 1, lettera j), richiamata per la disciplina dei compiti dell’autorità di regolazione;
- la direttiva 2019/944, richiamata per la definizione di "mercati dell’energia elettrica" all’articolo 2, punto 9.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il regolamento 2019/943 vieti a uno Stato membro di mantenere una sola licenza per l’organizzazione e gestione dei mercati centralizzati dell’energia elettrica;
- se i principi di libera concorrenza del regolamento si applichino anche al gestore del mercato dell’energia elettrica;
- se la concessione di una sola licenza integri una restrizione della concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE.
Ragionamento della Corte sui primi due quesiti
La Corte osserva anzitutto che il regolamento 2019/943 mira a definire principi fondamentali di mercati efficienti e integrati, a rafforzare la concorrenza e a facilitare un mercato all’ingrosso efficiente e trasparente. Tuttavia, nessuna disposizione di tale regolamento vieta espressamente il mantenimento di un monopolio nazionale legale dei servizi di intermediazione per le offerte di vendita e acquisto di energia elettrica.
La Corte sottolinea inoltre che il rinvio dell’articolo 2, punto 40, del regolamento 2019/943 alla definizione di "mercati dell’energia elettrica" contenuta nella direttiva 2019/944, pur includendo anche le borse dell’energia elettrica e i mercati a termine, non basta da solo a far discendere un divieto di monopolio. Allo stesso modo, l’articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento si limita a imporre alle autorità di regolazione di individuare e, se necessario, attenuare le misure che potrebbero limitare indirettamente la formazione dei prezzi all’ingrosso, senza introdurre un divieto generale di monopoli legali.
Ruolo del regolamento 2015/1222
Per i mercati del giorno prima e infragiornaliero, la Corte dà rilievo decisivo all’articolo 5 del regolamento 2015/1222. Tale disposizione consente a uno Stato membro di mantenere un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri se esso esisteva già al momento dell’entrata in vigore del regolamento, purché sia stata effettuata la notifica alla Commissione. Nel caso di specie, in Romania tale monopolio esisteva già a favore di OPCOM e la Commissione non aveva adottato misure per imporne la cessazione.
Mercato all’ingrosso a termine e diritto primario
Quanto al mercato all’ingrosso a termine, la Corte rileva che la materia non è oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello UE. Di conseguenza, la compatibilità di una normativa nazionale che mantenga un monopolio in tale ambito deve essere valutata, in linea di principio, alla luce delle pertinenti disposizioni del diritto primario dell’Unione. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui un sistema di esclusiva può incidere sulla libertà di stabilimento o sulla libera prestazione dei servizi, ma precisa che nel caso concreto il giudice nazionale non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare un collegamento con una libertà fondamentale applicabile.
Questione sugli articoli 101 e 102 TFUE
La terza questione è stata dichiarata irricevibile. La Corte osserva che la decisione di rinvio non spiegava perché gli articoli 101 e 102 TFUE, insieme agli articoli 4, paragrafo 3, TUE e 106, paragrafo 1, TFUE, fossero pertinenti alla controversia né in che modo la normativa nazionale sarebbe stata idonea a violarli. Mancando il necessario inquadramento fattuale e giuridico, la Corte non poteva pronunciarsi utilmente.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- il regolamento 2019/943 non osta al mantenimento di un monopolio legale per i servizi di intermediazione nei mercati del giorno prima e infragiornaliero, se il monopolio esisteva già al momento dell’entrata in vigore del regolamento 2015/1222 e ricorrono le condizioni di cui all’articolo 5 di quest’ultimo;
- il regolamento 2019/943 non osta neppure a un monopolio nazionale legale nel mercato all’ingrosso a termine, fermo restando il controllo di compatibilità alla luce del diritto primario dell’Unione;
- la questione fondata sugli articoli 101 e 102 TFUE è irricevibile.
Principi pratici per il professionista
La pronuncia conferma che il diritto UE del settore elettrico non elimina automaticamente i monopoli storicamente esistenti nei servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, se essi rientrano nella clausola di salvaguardia dell’articolo 5 del regolamento 2015/1222. Per il mercato a termine, invece, resta aperta una verifica caso per caso alla luce delle libertà fondamentali e delle altre norme del diritto primario, ma solo se il giudice nazionale fornisce un adeguato quadro fattuale e giuridico.
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