Sentenza n. 3246/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - della deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XII/2891 datata 29 luglio 2024, pubblicata sul B.U.R.L. – Serie Ordinaria – n. 32 del 09 agosto 2024, con la quale è stata approvata la Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, nella parte in cui la medesima ha incluso il terreno di proprietà della Sig.ra Colombo Gaetana, meglio identificato in atti, nei confini del Parco, all’interno delle “Zone agricole”; - della delibera della Comunità del Parco Adda Nord n. 2 del 25 febbraio 2022, avente ad oggetto l’adozione della “Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Adda Nord di cui alla L.R. 80/1983”, nonché della successiva delibera del medesimo Ente n. 15 del 16 settembre 2022, avente ad oggetto “Adozione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord: esame osservazioni ed approvazioni controdeduzioni”, nella parte in cui le medesime hanno incluso il terreno di proprietà della Sig.ra Colombo Gaetana, meglio identificato in atti, nei confini del Parco, all’interno delle “Zone agricole”; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/2891 del 29 luglio 2024, di approvazione della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, nonché gli atti di adozione della variante, nella parte relativa all’inclusione del terreno di proprietà della ricorrente nei confini del Parco e nelle Zone agricole
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pianificatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord sostenendo che la destinazione agricola impressa al terreno fosse illegittima perché incompatibile con l’effettivo utilizzo dell’area, priva di attività di coltivazione e collocata in prossimità del tessuto urbanizzato. Ha dedotto violazione dell’art. 41 delle Norme di Piano del PTC del Parco, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione, sviamento e violazione del principio di buon andamento. La ricorrente ha richiamato la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 2238/2023, che aveva annullato la classificazione della medesima area come Ambito agricolo di interesse strategico nel PTCP provinciale del 2013, per l’assenza di colture di pregio, di estensione e continuità territoriale e di altri presupposti specifici richiesti per tale qualificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure trattate congiuntamente. Ha affermato che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza, travisamento dei fatti o, in presenza di un affidamento qualificato, di specifiche illegittimità; nella fattispecie non sussisteva un affidamento qualificato. La destinazione a verde agricolo non deve necessariamente perseguire in modo diretto e immediato finalità di esercizio dell’agricoltura, potendo essere volta anche a contenere il consumo di suolo, garantire l’ordinato governo del territorio, preservare valori naturalistici e ambientali e assicurare condizioni equilibrate di vivibilità. Nel caso concreto, la variante perseguiva obiettivi di tutela dei patrimoni naturali, rigenerazione, consolidamento e qualificazione del presidio agricolo, in coerenza con l’art. 41 delle Norme di Piano. La precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 2238/2023 non impediva la nuova classificazione: essa aveva escluso soltanto la riconducibilità dell’area agli Ambiti agricoli di interesse strategico disciplinati dall’art. 15, comma 4, della l.r. n. 12/2005 e dai criteri della d.g.r. n. VIII/8059/2008, che richiedono specifica rilevanza agricola, estensione e continuità territoriale sovracomunale e particolare produttività dei suoli. Tali requisiti non sono invece necessari per la classificazione dell’area come zona agricola del PTC del Parco, avente anche finalità ambientali, paesaggistiche e naturalistiche. Anche l’accoglimento parziale, da parte del Comune, dell’osservazione della ricorrente nell’ambito della variante al PGT non è stato ritenuto decisivo. Le contestazioni sono state quindi qualificate come espressione di un diverso e soggettivo apprezzamento del merito pianificatorio, non sindacabile dal giudice amministrativo. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 41 delle Norme di Piano del PTC del Parco Adda Nord
1. Le zone agricole, come individuate con apposito segno grafico nella tavola TP03_articolazione del territorio, sono caratterizzate dalla presenza di valori ambientali, paesaggistici e antropici fortemente connessi. 2. In tali zone la presenza dell’attività agricola costituisce attore essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all’ambito fluviale. 3. L’obiettivo di salvaguardia e tutela delle zone agricole è il consolidamento dell’attività agricola sostenibile e multifunzionale, atta alla conservazione, il ripristino e la riqualificazione delle interconnessioni tra valori ambientali, paesaggistici e antropici e all’aumento della biodiversità.
La classificazione come zona agricola può perseguire non soltanto la fruizione agricola del terreno, ma anche finalità di tutela ambientale, paesaggistica e naturalistica, consolidamento del presidio agricolo e contenimento del consumo di suolo.
art. 15, comma 4, l.r. n. 12/2005
Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico…
La disposizione riguarda gli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e non impone gli stessi requisiti alla diversa classificazione di un’area come zona agricola nel PTC di un parco.
d.g.r. Lombardia n. VIII/8059 del 19 settembre 2008
a) la particolare rilevanza dell'attività agricola; b) l'estensione e la continuità territoriale di scala sovracomunale, anche in rapporto alla continuità e all'economia di scala produttiva e alla qualificazione di peculiari filiere e di produzioni tipiche; c) le condizioni di specifica produttività dei suoli.
I tre elementi costituiscono requisiti per l’inclusione negli Ambiti agricoli di interesse strategico, ma non sono richiesti per la classificazione dell’area come zona agricola del PTC del Parco Adda Nord.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza, travisamento dei fatti o altre anomalie macroscopiche, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione.
- La destinazione di un’area a verde o zona agricola non presuppone necessariamente l’esistenza di un’attività agricola effettivamente esercitata o di una specifica vocazione produttiva del terreno, potendo perseguire finalità di contenimento del consumo di suolo, ordinato governo del territorio, tutela ambientale e paesaggistica, salvaguardia della biodiversità e mantenimento dell’equilibrio delle condizioni di vivibilità.
- I requisiti di particolare rilevanza agricola, estensione e continuità territoriale sovracomunale e specifica produttività dei suoli, richiesti per la qualificazione di un’area come Ambito agricolo di interesse strategico, non sono automaticamente necessari per la sua classificazione come zona agricola nell’ambito della pianificazione di un parco, quando tale classificazione persegua anche finalità ambientali, paesaggistiche e naturalistiche.
- L’annullamento di una precedente classificazione di un’area come Ambito agricolo di interesse strategico non preclude una successiva destinazione della medesima area a zona agricola da parte di un diverso strumento pianificatorio, se i due strumenti perseguono finalità differenti e la nuova destinazione trova fondamento nei criteri propri della relativa disciplina.
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