Ordinanza n. 2754/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura di gara relativa ai lavori identificati dal CIG B77C325B9C
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concorrente ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. chiedendo la riforma, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza con cui il TAR Piemonte aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi dedotti contro gli atti di gara; emerge tuttavia che la controversia riguarda l’aspettativa dell’impresa al subentro nella titolarità del contratto. L’appello cautelare è stato esaminato con riferimento decisivo al requisito del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare ritenendolo prima facie infondato sotto il profilo assorbente del periculum in mora. Il TAR aveva già fissato l’udienza pubblica del 14 ottobre 2026 per la trattazione del merito, sicché il periodo sino a tale udienza non appariva idoneo a determinare un pregiudizio grave e irreparabile capace di frustrare definitivamente l’aspettativa della società al subentro nel contratto. Il giudice ha valorizzato inoltre che il termine di ultimazione dei lavori è di 738 giorni decorrenti dalla consegna dei lavori, consegna non ancora avvenuta, e che neppure il contratto risultava stipulato; secondo il capitolato, la consegna deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula. In assenza del periculum in mora, non è stata ravvisata la necessità di concedere la tutela cautelare, senza esame degli ulteriori presupposti cautelari. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; nel caso concreto l’appello è stato respinto per carenza del periculum in mora.
art. 3.1 del disciplinare di gara
il termine di ultimazione dei lavori è di 738 giorni decorrenti “dalla data del verbale di consegna dei lavori”
La durata dei lavori decorre dalla consegna, che non risultava ancora effettuata; tale circostanza ha escluso l’immediatezza di un pregiudizio irreparabile.
art. 13 del capitolato speciale di appalto
il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori “entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto”
La previsione, unitamente alla mancata stipula del contratto, ha evidenziato l’assenza di un pregiudizio cautelare imminente.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, l’assenza del periculum in mora costituisce ragione assorbente sufficiente a respingere l’istanza, senza necessità di esaminare gli ulteriori presupposti della tutela cautelare.
- Quando il merito della controversia è fissato dal giudice di primo grado in una data ravvicinata e, nel frattempo, non risultano atti o circostanze idonei a compromettere definitivamente l’utilità dell’eventuale accoglimento del ricorso, non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nelle controversie relative al subentro in un contratto pubblico, la mancata stipula del contratto e la mancata consegna dei lavori possono escludere, in concreto, l’imminenza del danno cautelare, soprattutto quando l’esecuzione è destinata a protrarsi per un periodo significativamente lungo.
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