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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - della determina dell’amministratore delegato di Fincalabra S.p.a. del 16 ottobre 2025, n. 126, recante le domande ammesse ad agevolazione in via definitiva; della determina dell’amministratore delegato di Fincalabra S.p.a. del 16 ottobre 2025, n. 127, recante le domande non ammesse ad agevolazione in via definitiva; - della determina dell’amministratore delegato di Fincalabra S.p.a. del 29 ottobre 2025, n. 136, di concessione definitiva delle agevolazioni; - dei sottostanti atti: determina dell’11 luglio 2025, n. 74; determina del 5 agosto 2025, n. 95; determina del 5 agosto 2025, n. 96; determina del 5 agosto 2025, n. 97; determina del 6 ottobre 2025, n. 122; verbale di valutazione di merito del 10 luglio 2025, n. 4; verbale di valutazione di merito del 2 ottobre 2025, n. 8.

Giustizia amministrativa202501759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di concessione di agevolazioni pubbliche, inclusi gli elenchi definitivi delle domande ammesse e non ammesse e la determina di concessione definitiva delle agevolazioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, le determine di Fincalabra S.p.a. relative all’ammissione definitiva e alla non ammissione definitiva delle domande di agevolazione, nonché la determina di concessione definitiva delle agevolazioni e gli atti presupposti, tra cui determine, verbali di valutazione di merito e ulteriori atti della procedura. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti né le censure articolate contro gli atti impugnati.

La decisione

Il TAR, rilevato che l’adeguata tutela degli interessi di tutte le parti richiede una definizione stabile della controversia mediante sentenza, ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’ordinanza non decide i motivi di ricorso, non valuta espressamente il fumus boni iuris o il periculum in mora e non concede né nega una specifica misura cautelare. La trattazione nel merito è stata fissata per il 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover fissare udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito, ritenuta necessaria per assicurare una tutela stabile degli interessi delle parti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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