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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10665/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione in punto di prova della responsabilità penale, contestando la valutazione del compendio probatorio, in particolare il contenuto delle intercettazioni richiamate nella decisione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico e non specifico, poiché non si confrontava in maniera puntuale con le articolate ragioni poste a base della sentenza impugnata e tendeva, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della credibilità/valenza degli elementi acquisiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. e comunque diretto a contestare apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione, poiché la sentenza di appello aveva già fornito una motivazione ampia e coerente, anche richiamando il contenuto inequivoco delle intercettazioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità, sia per genericità intrinseca sia per apparenza estrinseca del motivo.

  • art. 606 c.p.p.

    in cassazione non sono deducibili censure sulla mera persuasività o adeguatezza della motivazione; sono scrutinabili solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non basta contrapporre una diversa lettura delle prove, ma occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura sulla motivazione è ammissibile solo se denuncia una reale mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti decisivi; non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Quando la sentenza di merito abbia già esposto in modo articolato le ragioni del convincimento, il ricorso che si limiti a contestarne in modo generico la tenuta probatoria è inammissibile.
  • La contestazione dell'attendibilità delle prove e del loro peso dimostrativo appartiene al giudizio di merito e non può essere riproposta in cassazione come semplice dissenso valutativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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