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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20710/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere, ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio aggravato di una persona e del porto illegale di arma, fatti commessi il 31 ottobre 2022. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di revoca della misura, decisione poi confermata dal Tribunale in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p. La difesa aveva sostenuto che nuovi elementi acquisiti dopo il primo giudizio di gravità indiziaria indebolissero in modo decisivo il quadro accusatorio: in particolare, i tabulati telefonici e una consulenza tecnica di parte avrebbero confermato la genuinità delle immagini del sistema di videosorveglianza dell'autorimessa dove il ricorrente lavorava, dimostrando che egli si trovava lì negli orari compatibili con l'omicidio e che gli allontanamenti dal piazzale erano troppo brevi per consentire la commissione del fatto. Inoltre, si contestava la tenuta probatoria dei residui di polvere da sparo repertati su mani, narici e autovettura del ricorrente, prospettando una possibile contaminazione durante il prelievo in caserma. Infine, si censurava la motivazione sul movente, ritenuta meramente congetturale. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 192, 273, 292, 274, 125 e 606 c.p.p., nonché agli artt. 3 e 27 Cost., lamentando mancato confronto con la consulenza difensiva, uso di formule di stile, mancata valutazione globale degli elementi sopravvenuti e insufficiente motivazione sulla compatibilità temporale dell'alibi documentale con la ricostruzione accusatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la gran parte delle doglianze mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio indiziario, attività preclusa al giudice di legittimità nel controllo dei provvedimenti de libertate. Ha affermato che il Tribunale aveva correttamente richiamato i limiti dell'appello cautelare, privo di poteri istruttori, e aveva logicamente escluso la decisività della consulenza difensiva sulle videoregistrazioni, trattandosi di tema che avrebbe richiesto una perizia complessa non eseguibile in quella sede. Ha inoltre reputato non illogica la valutazione secondo cui la presenza dell'indagato nell'autorimessa non fosse incompatibile con la consumazione del delitto, considerati i tempi di percorrenza tra i due luoghi e la durata complessiva dell'azione delittuosa. Quanto ai residui di polvere da sparo, la Corte ha valorizzato la motivazione del giudice cautelare che aveva escluso la tesi della contaminazione come mera congettura, in presenza di dati oggettivi e delle cautele adottate nel prelievo. Infine, ha ritenuto del tutto generico il motivo sul movente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; è stata anche disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    disciplina l'appello cautelare avverso i provvedimenti de libertate; il giudizio si svolge in camera di consiglio e non attribuisce al giudice autonomi poteri istruttori, salvo eccezioni tassative.

  • art. 311 c.p.p.

    richiamato solo per indicare il precedente intervento del tribunale del riesame in materia cautelare.

  • art. 273 c.p.p.

    regola i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ribadisce che il suo controllo in cassazione è limitato a violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione.

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato in relazione alle esigenze cautelari, ma la Corte ne esclude la rivalutazione nel merito in sede di legittimità.

  • art. 292 c.p.p.

    norma sulla motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte esamina se la motivazione del provvedimento impugnato sia congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la valutazione degli indizi; la Corte nega che in cassazione possa sostituirsi una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per censurare la motivazione; la Corte ritiene comunque congruo l'apparato argomentativo del tribunale.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), e)

    usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla difesa, ma non assume autonoma portata decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 27 Cost.

    invocato dalla difesa, ma non viene svolta una specifica elaborazione nel merito.

  • art. 391-bis c.p.p.

    richiamato nella memoria difensiva per l'assunzione di informazioni dal tecnico che aveva scaricato il filmato di videosorveglianza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    la Corte dispone la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari personali, il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio indiziario o delle prove, ma si limita alla verifica della correttezza giuridica della motivazione e dell'assenza di manifesta illogicità.
  • In sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., il giudice decide sugli elementi già introdotti dalle parti e non dispone di poteri istruttori autonomi tali da consentire accertamenti tecnici complessi, salvo specifiche eccezioni di legge.
  • Una consulenza difensiva che prospetti una ricostruzione alternativa dei fatti non è di per sé decisiva nel procedimento cautelare, se per attribuirle piena efficacia sarebbe necessaria un'attività peritale incompatibile con la struttura e i tempi del giudizio.
  • L'alibi documentale o videoregistrativo perde forza dimostrativa quando la sua genuinità sia seriamente inficiata da criticità tecniche nella sua estrazione o acquisizione, e il giudice può motivatamente negargli valore decisivo.
  • La presenza di residui di polvere da sparo su mani, narici o autovettura dell'indagato può costituire un indizio altamente significativo se sorretta da accertamenti tecnici e da cautele di repertazione ritenute adeguate; la tesi della contaminazione non può essere accolta se resta una mera congettura priva di specifici riscontri.
  • Nel giudizio sulla gravità indiziaria, il movente può concorrere al quadro probatorio, ma la sua contestazione è insufficiente se si limita a un'affermazione generica senza confutare il percorso argomentativo del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveIntercettazioniMisure cautelari
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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