Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11842/2020 del 18/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

I proprietari di due appartamenti all’ultimo piano convennero l’impresa incaricata del rifacimento del tetto, il condominio committente e il direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni alle pareti e agli arredi. Durante la demolizione del tetto, in assenza di un’adeguata protezione, un temporale provocò l’allagamento delle soffitte e infiltrazioni negli appartamenti. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 19 gennaio 2010, ravvisò la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. e li condannò in solido a risarcire ai proprietari rispettivamente Euro 7.148,66 ed Euro 10.448,35; condannò inoltre l’assicuratrice a tenere indenne l’impresa, rigettò la riconvenzionale del condominio e condannò i proprietari a pagare all’impresa Euro 3.217,12. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 520/2014 depositata il 16 settembre 2014, riformò parzialmente la decisione, condannando in solido impresa e direttore dei lavori a tenere indenne il condominio di quanto dovuto in forza della condanna di primo grado e condannando i proprietari a pagare al condominio, rispettivamente, Euro 4.341,31 ed Euro 4.310,30 per quote condominiali. Ritenne decisiva e ammissibile la dichiarazione sottoscritta dai proprietari nel verbale assembleare del 27 dicembre 1999, con cui essi avevano riconosciuto il debito anche nel quantum; giudicò invece irrilevante il bilancio consuntivo del 2002, privo di valore confessorio. Il direttore dei lavori propose ricorso principale per cassazione; l’impresa aderì al terzo motivo e propose ricorso incidentale autonomo, mentre il condominio e i proprietari proposero ricorsi incidentali. Il testo non espone il contenuto dei motivi del ricorso principale e degli incidentali dell’impresa e del condominio. I proprietari, con l’unico motivo del loro ricorso incidentale, denunciarono violazione dell’art. 2697 c.c. e vizi motivazionali e di esame documentale, contestando la condanna al pagamento delle quote: sostennero che il verbale del 27 dicembre 1999 non fosse stato prodotto nei termini e che il bilancio consuntivo al dicembre 2002, insieme alle ricevute, dimostrasse l’inesistenza del credito condominiale.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinti, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., il ricorso principale del direttore dei lavori e i ricorsi incidentali del condominio e dell’impresa, in ragione delle rinunce sottoscritte e accettate dopo l’accordo intervenuto tra tali soggetti e l’assicuratrice. Ha rigettato il ricorso incidentale dei proprietari: la produzione in appello del verbale assembleare del 27 dicembre 1999 era ammissibile per la sua indispensabilità e il verbale documentava il riconoscimento del debito condominiale anche nel quantum; il bilancio consuntivo del 2002 non costituiva né ricognizione di debito né confessione, essendo privo dell’animus confitendi e diretto a una funzione meramente informativa. Le spese sono state compensate tra le parti, salvo il rapporto tra i proprietari soccombenti e il condominio: i primi sono stati condannati in solido a pagare Euro 1.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Per i ricorsi estinti è stata esclusa l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato; per il ricorso incidentale rigettato dei proprietari è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura è priva di fondamento.

    La Corte rigetta la doglianza di violazione delle regole sull’onere della prova sulla base dell’ammissibilità e del contenuto probatorio del verbale assembleare, oltre che dell’irrilevanza del bilancio prodotto dai ricorrenti.

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    A seguito di tali rinunce, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio relativamente ai predetti ricorsi, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

    Le rinunce sottoscritte dai procuratori speciali e accettate dalle controparti determinano l’estinzione del giudizio limitatamente ai ricorsi cui si riferiscono.

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione nel giudizio di appello da parte del Condominio di detto verbale, pacificamente sottoscritto dai ricorrenti, è stata correttamente ritenuta ammissibile dalla Corte di merito, avuto riguardo al suo carattere di indispensabilità ai fini del giudizio.

    La produzione documentale in appello è ammissibile quando il documento abbia carattere di indispensabilità ai fini della decisione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il tenore della pronuncia di estinzione del giudizio esclude, con riguardo ai ricorsi del V., del Condominio e della Edilizia 3M s.r.l., l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che prevede l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato dovuto all’atto della proposizione dell’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, ed in quanto tale, di stretta interpretazione.

    L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non si applica ai ricorsi definiti con pronuncia di estinzione, poiché la disposizione è eccezionale e di stretta interpretazione; la Corte dichiara invece sussistenti i presupposti per il contributo aggiuntivo rispetto al ricorso incidentale rigettato, se dovuto.

Massime di principio

  • La produzione documentale in appello può essere ammessa quando il documento sia indispensabile ai fini della decisione.
  • Una dichiarazione sottoscritta dai condomini nel verbale assembleare, con cui riconoscano il debito per quote condominiali anche nel quantum e ne giustifichino il mancato pagamento, può comprovare il credito del condominio.
  • Un bilancio consuntivo avente finalità meramente informative sulla situazione patrimoniale del condominio non costituisce confessione se manca l’animus confitendi, né ricognizione di debito, che è negozio unilaterale recettizio diretto a rafforzare la posizione del creditore destinatario.
  • Le rinunce ai ricorsi sottoscritte dai procuratori speciali e accettate dalle controparti comportano l’estinzione del giudizio limitatamente ai ricorsi rinunciati.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso non accolto non è dovuto in caso di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.