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Sentenza

Sentenza n. 122/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione della sua esecuzione, della determinazione n.189 del 04.11.2025, R.G. n. 933, emessa dal Comune di Corridonia, settore Affari Istituzionali e Generali, avente ad oggetto l'approvazione dell'avviso pubblico inerente la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale “Sigismondo Martini”; dell'avviso pubblico prot. 30950 del 04.11.2025 inerente la suddetta concessione; del provvedimento di assegnazione della predetta concessione della gestione alla soc. Caroli Global Service Srl del 28.11.2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202500930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di approvazione dell'avviso pubblico per la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale, avviso pubblico e successivo provvedimento di assegnazione della concessione a un'impresa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Corridonia ha avviato e definito la procedura per la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale “Sigismondo Martini”. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e irragionevolezza, nonché violazione dell'art. 834 c.c., sostenendo che il Comune avrebbe posto in concessione beni presenti nell'impianto che, ad eccezione degli immobili per i quali si riservava separata azione, sarebbero di proprietà del Comitato Corse Ippiche e non dell'ente comunale. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità derivata del provvedimento di assegnazione, quale conseguenza dei vizi denunciati avverso la determinazione e l'avviso pubblico. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la spettanza della controversia al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai fini del riparto, il giudice ha considerato il petitum sostanziale, individuato non solo in base alla pronuncia richiesta, ma soprattutto in base alla causa petendi e alla natura della posizione soggettiva dedotta. Nel caso concreto, il ricorrente mirava sostanzialmente a tutelare il proprio prospettato diritto di proprietà sui beni presenti nell'impianto, contestando il potere del Comune di includerli nella concessione. La controversia non riguardava quindi, in via principale, l'esercizio di un interesse legittimo rispetto alla procedura concessoria, ma un diritto soggettivo di proprietà, la cui tutela spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario nei termini di legge ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 834 c.c.

    proprietà dei beni appartenenti a privati e limiti dell'espropriazione per pubblica utilità

    La norma è stata invocata dal ricorrente a sostegno della contestazione della proprietà comunale dei beni inclusi nella concessione; il TAR ha ritenuto che la controversia attinente alla tutela di tale diritto di proprietà appartenesse alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    la causa potrà essere riproposta nei termini di legge

    La declinatoria di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, considerando non soltanto la pronuncia formalmente richiesta, ma soprattutto la causa petendi e la natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
  • Quando l'impugnazione di atti amministrativi relativi alla concessione o gestione di un bene pubblico mira sostanzialmente a tutelare il diritto di proprietà del ricorrente sui beni inclusi nella concessione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se è formalmente proposta come domanda di annullamento per vizi dell'azione amministrativa.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoPatrimonio e alienazioni
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizione

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