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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32468/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione una decisione della Corte d’appello, sezione distaccata di Bolzano. Il primo motivo riproponeva la versione difensiva e censurava la valutazione degli elementi di prova, richiamando anche la violazione dell’art. 192 c.p.p.; la Corte lo ha ritenuto meramente ripetitivo, stereotipato e diretto a ottenere una rivalutazione del fatto, senza individuare specifici vizi di legittimità della motivazione. Il secondo motivo riguardava l’entità della pena, ma risultava confuso, generico e privo di una ragione specifica, limitandosi a trascrivere l’art. 133 c.p. senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo concerneva la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, ma non si confrontava con le ragioni, esposte dalla Corte d’appello, dell’inammissibilità e dell’infondatezza della richiesta. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e per la natura non consentita delle censure sulla valutazione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava a una rivalutazione del fatto e non individuava vizi motivazionali deducibili in sede di legittimità; il secondo era generico quanto alla doglianza sull’entità della pena; il terzo era aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata sulla pena sostitutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La disposizione, di natura processuale, non può essere utilizzata per eludere i limiti propri del ricorso per cassazione in materia di motivazione e ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Le doglianze sulla motivazione sono ammissibili in cassazione solo nei limiti dei vizi specificamente deducibili, quali mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Le lettere b) e c) dell’art. 606 c.p.p. non possono essere invocate per aggirare i limiti della censura motivazionale previsti dalla lettera e), né per trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 133 c.p.

    Il richiamo alla norma sui criteri di commisurazione della pena deve essere accompagnato da una censura specifica e confrontata con la motivazione della sentenza; la mera trascrizione della disposizione rende il motivo generico.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre la versione difensiva o a chiedere una diversa valutazione delle prove, senza individuare specifici vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
  • Il richiamo all’art. 192 c.p.p. non consente di superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; la violazione delle regole di valutazione della prova non può essere prospettata in modo surrettizio mediante motivi formalmente riferiti alle lettere b) o c) dell’art. 606 c.p.p.
  • È generico il motivo sulla determinazione della pena che si limiti a richiamare o trascrivere l’art. 133 c.p. senza indicare quale specifico criterio di commisurazione sarebbe stato violato e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È aspecifico il motivo di ricorso che non si confronti con le ragioni argomentative poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, anche quando tali ragioni riguardino l’inammissibilità e l’infondatezza di una richiesta di pena sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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