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Sentenza

Sentenza n. 523/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - del Bando di selezione per titoli per la formazione di graduatoria d’istituto per l’insegnamento di “Tecniche per la Pittura (AFAM080)” per l’anno accademico 2025/2026, pubblicato in data 17 dicembre 2025, nella parte in cui, all’art. 2, co. 2, non prevede tra i requisiti di ammissione, in alternativa al possesso del diploma accademico di secondo livello, il possesso di una specifica esperienza professionale di almeno tre anni di insegnamento nella medesima disciplina e presso la medesima istituzione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la delibera del Consiglio Accademico n. 8 del 10 settembre 2025 e la futura graduatoria che verrà approvata all’esito della procedura;

Giustizia amministrativa202600185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di selezione per titoli per la formazione della graduatoria d'istituto per l'insegnamento di Tecniche per la Pittura, nella parte in cui richiede il diploma accademico di secondo livello senza ammettere in alternativa una specifica esperienza professionale triennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, privo del diploma accademico di secondo livello richiesto dal bando, lamentava di non avere potuto presentare la domanda per una procedura finalizzata al conferimento di un incarico a tempo determinato nell'insegnamento di Tecniche per la Pittura. Deduceva di avere già svolto per quattro anni consecutivi il medesimo insegnamento presso l'Accademia e di stare svolgendo attualmente quel corso. Contestava quindi l'art. 2, comma 2, del bando per violazione dell'art. 97 Cost., della legge n. 508/1999, dei principi di buon andamento e imparzialità e per eccesso di potere, sotto i profili della manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. In particolare, sosteneva che l'amministrazione avrebbe applicato in modo eccessivamente formalistico il requisito del titolo di studio, senza valutare se l'esperienza specifica già positivamente verificata potesse svolgere la medesima funzione selettiva e senza prevedere un'equipollenza tra esperienza professionale e diploma. Chiedeva inoltre l'estromissione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di estromissione del Ministero, ritenendo sussistenti i suoi poteri di supervisione sull'attività delle Accademie di Belle Arti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 508/1999. Nel merito ha respinto il ricorso perché infondato. La procedura riguardava il reclutamento pubblico per titoli finalizzato al conferimento di un incarico a tempo determinato e risultava disciplinata dal d.P.R. n. 83/2024, applicabile al reclutamento AFAM dall'anno accademico 2025/2026. L'art. 9, lettera d), del regolamento richiede il possesso almeno del diploma accademico di secondo livello, della laurea magistrale, dei titoli degli ordinamenti previgenti equiparati o di titoli esteri equipollenti. Poiché la vigenza e l'applicabilità del regolamento non erano state contestate e l'amministrazione era tenuta a conformarsi a tale disciplina, l'Accademia non poteva introdurre, in via alternativa, il requisito dell'esperienza professionale. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della recente entrata in vigore della disciplina.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente lo invocava a sostegno della dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, ma il giudice non ha ravvisato una violazione, ritenendo l'amministrazione vincolata ai requisiti previsti dal regolamento applicabile.

  • art. 2, comma 3, legge n. 508/1999

    Attribuisce al Ministero dell'Università e della Ricerca poteri di supervisione sull'attività delle Accademie di Belle Arti, sufficienti a giustificarne la presenza nel giudizio.

  • d.P.R. n. 83/2024

    Regolamento sulle procedure e modalità di programmazione e reclutamento del personale docente e amministrativo-tecnico del comparto AFAM; il TAR lo considera applicabile al reclutamento dall'anno accademico 2025/2026.

  • art. 9, lettera d), d.P.R. n. 83/2024

    Prevede, quale requisito di partecipazione alle procedure di reclutamento, almeno il diploma accademico di secondo livello, la laurea magistrale, i titoli degli ordinamenti previgenti equiparati o titoli esteri equipollenti; l'amministrazione doveva attenersi a tale requisito.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Quando una procedura pubblica di reclutamento AFAM è soggetta a un regolamento vigente che prescrive il possesso di un diploma accademico di secondo livello, di una laurea magistrale o di titoli formalmente equiparati o equipollenti, l'amministrazione non può ammettere in via alternativa una mera esperienza professionale, anche se maturata per più anni nello stesso insegnamento e presso la stessa istituzione, in assenza di una previsione normativa che attribuisca a tale esperienza valore sostitutivo.
  • La positiva utilizzazione pregressa di un docente da parte dell'amministrazione non determina, di per sé, l'equipollenza sostanziale dell'esperienza maturata rispetto al titolo di studio formalmente richiesto da una successiva procedura selettiva, quando il requisito deriva da una disciplina regolamentare vincolante.
  • Il Ministero dell'Università e della Ricerca è legittimato a partecipare al giudizio relativo a una procedura di reclutamento di un'Accademia di Belle Arti quando la legge gli attribuisce poteri di supervisione sull'attività dell'istituzione interessata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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