Cassazione Penale, Sentenza n. 00844/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/07/2025 del Tribunale di Napoli che in sede di riesame ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Benevento (08/07/2025) applicativa degli arresti domiciliari per il reato di estorsione. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto assoluto di motivazione (art. 273 cod. proc. pen. e art. 629 cod. pen.), lamentando che il giudice ha considerato solo alcuni elementi favorevoli all'accusa e non si è confrontato con le argomentazioni difensive (in particolare la presunta invalidità del riconoscimento fotografico, l'assenza di minaccia o violenza idonea a coartare la vittima e la mancata valutazione degli esiti delle investigazioni difensive). Inoltre deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., sostenendo l'assenza di una motivazione adeguata circa il pericolo di reiterazione e la sproporzione della misura, e censura l'uso di precedenti remoti e di una dichiarazione di abitualità datata per inferire le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per proporre questioni non consentite. Ha ritenuto che la censura del "difetto assoluto di motivazione" fosse contraddittoria, poiché il ricorrente in realtà criticava il contenuto della motivazione (incompletezza) e non la sua totale assenza. Il tribunale di merito è stato ritenuto aver dato una motivazione logica e non contraddittoria: ha valorizzato i gravi indizi risultanti dai riconoscimenti spontanei della vittima Arbia Francesco e dei dipendenti Fanelli e Guerriero, dall'annotazione dell'appuntato Stroffolino e dalla coerenza testimoniale; ha ritenuto non decisive le censure sulle imprecisioni fisiche o somiglianze con altri soggetti. Quanto alle esigenze cautelari, è stata ritenuta sussistente la concreta possibilità di reiterazione alla luce della gravità della condotta e della pericolosità personale (pregresse condanne, declarata abitualità, violazioni di misure di prevenzione). La misura degli arresti domiciliari è stata considerata proporzionata rispetto alle modalità della condotta e alla pericolosità del soggetto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 610 cod. proc. pen., comma 5
Disciplina della trattazione e delle forme di richiesta di trattazione orale; rilevante per la decisione in camera di consiglio senza presenza delle parti per mancata richiesta nei termini.
art. 611 cod. proc. pen., comma 1-bis e seguenti
Norme relative alla trattazione dei ricorsi e alle modalità di discussione; indicate per spiegare la decisione adottata in camera di consiglio in assenza di domanda di trattazione orale.
art. 273 cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti; il vizio denunciato è il difetto assoluto di motivazione (assenza o motivazione apparente), che la Corte ha ritenuto non sussistere nel caso concreto.
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di estorsione (minaccia o violenza per costringere a dare o promettere utilità); la difesa contestava l'idoneità intimidatoria della frase riferita, questione però valutata dal giudice di merito nel suo apprezzamento probatorio.
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari personali; richiede che la misura risponda alle esigenze cautelari concrete; la Corte ha ritenuto che il tribunale di merito abbia adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari e alla gravità della condotta; la Corte ha ritenuto giustificata la misura degli arresti domiciliari rispetto alla pericolosità del soggetto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Non è possibile contestare la motivazione definendola "assolutamente mancante" e contemporaneamente criticare il suo contenuto: la cassazione richiede vizî specifici di legge o la manifesta illogicità, non la semplice divergenza di valutazione.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né le valutazioni probatorie ordinarie (riconoscimenti testimoniali o fotografici) se non è dimostrata una violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica.
- Il giudice di merito non è tenuto a motivare su ogni singolo elemento prodotto dalla difesa; è sufficiente che emerga una linea argomentativa coerente e comprensibile con i requisiti minimi di completezza.
- Per il reato di estorsione è centrale l'idoneità intimidatoria della condotta: la valutazione sulla serietà e percezione della minaccia da parte della vittima è un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito.
- Sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, proporzionalità) pesano notevolmente la gravità della condotta e la pericolosità personale comprovata da precedenti e violazioni di misure; tali elementi possono legittimare misure anche restrittive se adeguatamente motivati.
- Le doglianze generiche sulla presunta incompletezza della motivazione o sulla diversa valutazione delle prove sono, di norma, censure inammissibili in Cassazione se non corredate da specifiche violazioni di legge o da palese illogicità.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare oltre alla sua dichiarazione di inammissibilità la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di ammenda a favore della Cassa delle ammende; ciò consiglia cautela nella proposizione di impugnazioni prive di fondamento giuridico.
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