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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34906/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/09/2024, deducendo un unico motivo di doglianza relativo alla pretesa insufficienza della prova, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, in ordine alla commissione della frode informatica contestata. La censura è stata ritenuta dalla Corte di cassazione sostanzialmente reiterativa di questioni già prospettate in appello e già congruamente esaminate e respinte dal giudice di merito, con richiesta implicita di una nuova valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo proposto riproduceva censure già formulate in appello e disattese con motivazione congrua, richiamata per relationem dalla sentenza di secondo grado e saldata con quella di primo grado in un unico complessivo percorso argomentativo. Ha quindi ritenuto non consentita la rivalutazione del compendio probatorio in cassazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p.

    La Corte richiama il delitto contestato di frode informatica come reato per il quale la motivazione di merito aveva ritenuto integrati tutti i presupposti costitutivi; non viene affrontata una questione interpretativa astratta della norma, ma solo la sufficienza della prova della sua integrazione nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e specifica sul punto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, se le censure si risolvono in una contestazione della ricostruzione dei fatti già vagliata dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado quando le due decisioni si saldano in un unico complessivo corpo argomentativo sufficiente a sorreggere la condanna.
  • La deduzione dell'insufficienza di prova sul fatto e sull'elemento soggettivo, se non accompagnata da specifici vizi di legittimità, è inammissibile quando tende solo a sollecitare una rivalutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFrode informaticaImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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