Cassazione Civile, Ordinanza n. 10927/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente; ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, da parte di un ente pubblico, di una porzione del "Palazzo Pandolfi" in Pozzallo, comprensiva di un cortile-corridoio. L'acquirente aveva agito per negare l'esistenza di una servitù di passaggio in favore di unità immobiliari appartenenti alle odierne ricorrenti e per ottenere, in via subordinata, la riduzione del prezzo; il giudice di primo grado aveva respinto la domanda principale e accolto quella subordinata, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che il cortile-corridoio non fosse gravato da servitù di passaggio. Le proprietarie delle unità asseritamente dominate hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che fosse stato provato per testimoni l'esercizio ultratrentennale della servitù di passaggio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 3) violazione di norme civilistiche e processuali sulla prova documentale, sostenendo che il vincolo pubblico non gravasse sull'area e che fosse stata utilizzata una copia non idonea del decreto di tutela; 4) violazione delle norme sulla demanialità e sull'usucapione, deducendo che la demanializzazione non potesse essere assimilata a causa interruttiva e che, al momento della domanda, il bene non avesse più natura demaniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, nella sostanza, a ottenere un riesame del merito delle prove testimoniali e documentali, attività preclusa in sede di legittimità; ha dichiarato inammissibile anche il secondo, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva, comprensibile e riferita al caso concreto, non essendo configurabile una motivazione meramente apparente; ha reputato inammissibile il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a una diversa ricostruzione del fatto e a una nuova valutazione complessiva del materiale istruttorio; ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la demanializzazione introduce un regime autonomo di ordine pubblico incompatibile con l'usucapione e che il possesso di un bene fuori commercio è privo di efficacia ex art. 1145 c.c. Conseguentemente, ha confermato la decisione impugnata e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1489 c.c.
erroneamente riportato nel testo come "14890 cod. civ."
richiamato in relazione alla riduzione del prezzo per oneri o diritti reali non apparenti gravanti sulla cosa venduta
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dei limiti di legge; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando sia soggetta a regola legale; non è censurabile la mera valutazione del materiale istruttorio
art. 2714 c.c.
invocato dalle ricorrenti in tema di efficacia probatoria della copia del decreto; la Corte ritiene la censura inammissibile perché sollecita una rivalutazione di fatto
artt. 822 c.c.
richiamati per contestare la disciplina della demanialità; la Corte ribadisce che la demanializzazione determina un regime autonomo di ordine pubblico
artt. 823 c.c.
richiamati per contestare la disciplina della demanialità; la Corte ribadisce che la demanializzazione determina un regime autonomo di ordine pubblico
artt. 824 c.c.
richiamati per contestare la disciplina della demanialità; la Corte ribadisce che la demanializzazione determina un regime autonomo di ordine pubblico
art. 1145 c.c.
il possesso del bene fuori commercio è privo di effetto; il possesso su bene demaniale non può utilmente fondare l'usucapione
artt. 1158 c.c.
richiamati per sostenere l'usucapione della servitù; la Corte esclude la possibilità di usucapire su bene demaniale durante la sua sottrazione al commercio
artt. 1165 c.c.
richiamati nel motivo sul regime dell'usucapione; non incidono sulla conclusione di inammissibilità/fondatezza del motivo
artt. 1166 c.c.
richiamati nel motivo sul regime dell'usucapione; non incidono sulla conclusione di inammissibilità/fondatezza del motivo
artt. 1167 c.c.
richiamati nel motivo sul regime dell'usucapione; non incidono sulla conclusione di inammissibilità/fondatezza del motivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: non basta contestare l'apprezzamento del giudice di merito sulle prove; occorre denunciare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un regime di valutazione diverso da quello legale.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la mancata adesione a una diversa tesi difensiva.
- La demanializzazione di un bene determina un regime giuridico autonomo, fondato su ragioni di ordine pubblico, non assimilabile alle ordinarie cause interruttive o sospensive dell'usucapione.
- Il possesso di un bene demaniale o comunque fuori commercio è privo di efficacia utile ai fini dell'usucapione o dell'acquisto di diritti reali in re aliena durante la persistenza del vincolo pubblico.
- Quando la censura richieda una rivalutazione complessiva degli atti e delle risultanze istruttorie, il motivo è inammissibile perché eccede i limiti del sindacato di legittimità.
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