Sentenza del 06/05/2016 n. 9166 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEG e ILOR per il 1994. L'accertamento traeva origine dalla contestazione di tre fatture ritenute inesistenti. La CTR aveva ritenuto insufficiente il ricorso all'accertamento induttivo, poiché le violazioni riguardavano soltanto tre fatture su 340 controllate e non integravano violazioni gravi, precise e ripetute. Tuttavia, la Corte di cassazione non ha esaminato il merito, rilevando che l'Agenzia non aveva dimostrato la regolare notifica del ricorso alla società intimata dopo il fallimento del primo tentativo di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per mancata prova della notificazione del ricorso alla società resistente e della tempestiva ripresa del procedimento notificatorio. La richiesta dell'Agenzia di ottenere un termine per produrre successivamente la documentazione è stata ritenuta tardiva e non adeguatamente motivata. Non essendosi costituita la società intimata, la Corte non ha disposto nulla sulle spese del giudizio di legittimità. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 379, comma 1, c.p.c.
relazione prevista dall'art. 379 c.p.c., comma 1
La richiesta di produrre documenti relativi alla notificazione, formulata dall'Agenzia dopo la relazione prevista da questa norma, è stata considerata tardiva e non idonea a sanare la mancata prova della notifica.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 627 del 2008
nel solco della univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità
La mancata prova della regolare notificazione del ricorso alla parte intimata comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo che sia dimostrata la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio nei casi di notifica non andata a buon fine.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve dimostrare documentalmente la regolare notificazione del ricorso alla controparte; la semplice prova di un tentativo non riuscito non è sufficiente.
- Quando la prima notificazione fallisce, il procedimento notificatorio deve essere riattivato tempestivamente e il ricorrente deve fornire prova sia della tempestività della ripresa sia dell'esito positivo della notifica.
- La richiesta tardiva di produrre documenti mancanti, formulata soltanto in udienza e senza spiegare adeguatamente l'omissione, non consente normalmente di evitare la declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità per un vizio processuale impedisce alla Corte di esaminare il merito della controversia, anche se il ricorso potrebbe contenere argomenti sostanziali rilevanti.
- Se la parte resistente non svolge attività difensiva, in caso di accoglimento della propria posizione processuale non è necessariamente prevista una pronuncia sulle spese.
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