Cassazione Civile, Ordinanza n. 34237/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da una lunga lite sulla proprietà di terreni in relazione alla quale una parte aveva chiesto, davanti ai giudici di merito, l'accertamento dell'usucapione di alcuni fondi. La domanda era stata rigettata in primo grado e in appello; successivamente la Corte di cassazione, con ordinanza n. 29591/2021, aveva rigettato il ricorso della medesima parte, ritenendo che le censure mosse mirassero in sostanza a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e confermando che la prova dell'usucapione non era stata raggiunta, anche per la necessità di dimostrare un possesso esclusivo idoneo ad escludere gli altri comproprietari. Contro tale ordinanza è stata proposta revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. con due motivi: con il primo si lamentava un supposto errore di fatto della Cassazione, che avrebbe falsamente ritenuto esaminati fatti e prove tardivamente introdotti, pur avendoli ritenuti solo sotto il profilo della loro ricaduta probatoria; con il secondo si deduceva una mancata percezione del possesso esclusivo ultraventennale su porzioni di terreno ben delimitate. I controricorrenti hanno resistito, eccependo l'inammissibilità del rimedio. Nella memoria la ricorrente ha insistito nel sostenere che la Corte non avrebbe considerato la non tardività delle allegazioni e la portata delle prove documentali e testimoniali sul possesso ad usucapionem.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi di revocazione fossero estranei al paradigma dell'errore di fatto revocatorio. Ha chiarito che l'errore di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. richiede un contrasto percettivo tra realtà processuale e rappresentazione contenuta nella decisione, mentre qui le censure miravano in realtà a contestare valutazioni giuridiche e apprezzamenti di merito già compiuti dalla Corte d'appello e dalla stessa Corte di cassazione. In particolare, la questione della tardività delle allegazioni non era una supposizione fattuale, ma un giudizio sulla loro incidenza probatoria; inoltre, la dedotta mancata percezione del possesso esclusivo si risolveva in una critica alla valutazione delle prove e tentava di riaprire il thema decidendum. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti costituiti e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
disciplina il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ammissibile solo nei limiti rigorosi dell'errore di fatto revocatorio.
art. 380-bis c.p.c.
regola il procedimento camerale, richiamato per la trattazione dell'inammissibilità del ricorso.
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere meramente percettivo, non di giudizio, e deve concernere atti interni al giudizio di legittimità.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione non può essere dedotta come errore revocatorio quando in realtà si contesti la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
la censura è inammissibile se mira soltanto a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio.
art. 112 c.p.c.
richiamato nella doglianza sulla mancata pronuncia, ma non ravvisato come fonte di errore revocatorio.
art. 345 c.p.c.
richiamato per sostenere la novità della domanda subordinata in appello.
art. 1142 c.c.
richiamato in relazione alla disciplina del possesso.
art. 1143 c.c.
richiamato in relazione alla successione nel possesso.
art. 1146 c.c.
richiamato in relazione alla successione nel possesso.
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull'onere della prova del possesso esclusivo necessario per usucapire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio rilevante ai fini della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione richiede una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti del giudizio di legittimità, non già una diversa valutazione di fatti correttamente rappresentati.
- Non è ammissibile usare la revocazione per contestare apprezzamenti di merito, ricostruzioni probatorie o interpretazioni giuridiche già effettuate nella decisione da revocare.
- La deduzione di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inidonea a fondare la revocazione quando, in concreto, la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- L'errore revocatorio deve incidere direttamente e autonomamente sulla decisione di legittimità; se la censura investe questioni già decise come giudizi di valore o di prova, il rimedio è inammissibile.
- Nel giudizio di usucapione di beni in comunione, la parte che agisce deve fornire prova rigorosa del possesso esclusivo, idoneo a escludere i comproprietari, non essendo sufficiente un generico godimento del bene.
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