Cassazione Penale, Sentenza n. 10169/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Castrovillari del 27/04/2023 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione del Giudice di Pace (14/09/2022). Il ricorrente deduceva l'abnormità dell'ordinanza per la mancata notificazione del decreto di archiviazione al ricorrente (conseguente nullità insanabile del procedimento) e l'omessa valutazione di tale vizio da parte del Tribunale; con motivo aggiunto deduceva inoltre omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione del contenuto dell'atto di opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio esperibile contro il decreto di archiviazione del Giudice di Pace sia il reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., e che la decisione del Tribunale sul reclamo non sia impugnabile in Cassazione; eventuali violazioni del contraddittorio vanno dedotte mediante richiesta di revoca al medesimo giudice che ha emanato la decisione. La Corte ha escluso che la presunta illegittimità del reclamo possa integrare un'abnormità tale da giustificare ricorso diretto per cassazione e ha osservato che il decreto di archiviazione dava atto dell'opposizione e ne aveva motivatamente disposto il rigetto. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 410-bis cod. proc. pen.
Introduce il reclamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace; la decisione del Tribunale sul reclamo è, per la Corte, decisione non impugnabile in Cassazione e costituisce il rimedio ordinario per contestare nullità o mancate valutazioni dell'opposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese e le sanzioni a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o reiezione del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di ammenda.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e dei casi di ricorso; la Corte ne trae il fondamento per escludere ricorsi in Cassazione volti ad aggirare il regime tassativo di impugnabilità.
art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla giurisprudenza antecedente per valutare la violazione del contraddittorio cartolare; la Corte distingue però la situazione anteriore all'introduzione dell'art. 410-bis dalla disciplina attuale.
art. 17 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Riferimento al contraddittorio cartolare previsto per il Giudice di Pace; la mancata instaurazione di tale contraddittorio era stata in passato motivo per ricorso immediato in Cassazione, ma dopo l'introduzione dell'art. 410-bis la via ordinaria è il reclamo al Tribunale.
Massime di principio
- Contro il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace la via ordinaria è il reclamo al Tribunale ex art. 410-bis c.p.p.; la decisione del Tribunale sul reclamo non è impugnabile in Cassazione.
- Se si lamenta la mancata notificazione del decreto di archiviazione o altre violazioni del contraddittorio, occorre sollevare tali vizi nel reclamo al Tribunale o chiedere la revoca della decisione al medesimo giudice che l'ha pronunciata, non proporre immediato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che ha deciso sul reclamo.
- La categoria dell'«abnormità» è applicabile solo in casi estremi di sviamento di potere che determinano un pregiudizio insanabile e non può essere usata per aggirare il regime tassativo delle impugnazioni quando si tratta di nullità o di atti semplicemente illegittimi.
- Per preservare i rimedi è importante documentare concretamente la mancata notificazione o il difetto di contraddittorio e proporre tempestivamente il reclamo o la richiesta di revoca, spiegando in modo dettagliato il pregiudizio subito.
- Le soluzioni giurisprudenziali antecedenti all'introduzione dell'art. 410-bis possono avere rilievo storico, ma la disciplina sostanziale e i rimedi attuali vanno valutati alla luce della normativa introdotta con la legge n. 103/2017.
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