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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33869/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 600-ter, comma 3 (capo A) e 600-quater, commi 1 e 2 (capo B) c.p., deducendo: (i) carenza di gravità indiziaria e vizio di motivazione, mancata specificazione e autonoma valutazione dei files trovati (numero e contenuto); contestazione della detenzione in quanto i files erano negli archivi/cloud delle applicazioni "Telegram" e "Mega"; eccezione che il dolo non sarebbe desumibile dalla mera adozione di programmi di condivisione e impossibilità di accertare l'età delle persone ritratte; (ii) per l'art. 600-quater, contestazione dell'aggravante dell'"ingente quantitativo" e richiamo al salvataggio automatico/locale dei files (cache di Telegram), con riferimento anche al periodo in cui il ricorrente aveva partecipato a concorsi; (iii) insussistenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari (periculum in mora).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla gravità indiziaria, richiamando che per le misure cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità e non i criteri più stringenti del giudizio di merito. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi sulla base delle indagini della Polizia Postale, delle perquisizioni e degli esiti dell'analisi del telefono e delle applicazioni: oltre 1.000 files pedopornografici sul dispositivo e sul cloud; nella "cache" di "Telegram" 591 video; nella sezione "messaggi salvati" 1.885 video e 2 foto; in "Mega/Drive" cartelle con 479 video e 14 foto, alcune raffiguranti minori neonatali e preadolescenti e scene cruente; evidenza di invii in chat in date precise. La Corte ha ribadito che l'archiviazione consultabile mediante credenziali (cloud, "Telegram", "Mega") integra la detenzione ai fini dell'art. 600-quater; che l'aggravante dell'"ingente quantità" rileva in presenza di un numero elevato di immagini (la giurisprudenza indica come parametro orientativo almeno cento immagini); che le contestazioni sulla età delle vittime sono questioni fattuali non sindacabili in cassazione. Quanto al periculum, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito: pur essendo prevista la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per tali reati (art. 275, comma 3 c.p.p.), il Gip aveva motivatamente optato per un presidio non custodiale adeguato al caso concreto; la difesa non ha fornito elementi idonei a scalfire tale scelta. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e sono a carico del ricorrente le spese e l'onere del versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 600-ter c.p.

    Riferito in relazione alla condotta di diffusione; la Corte osserva che il dolo non può essere dedotto soltanto dalla mera adozione di un programma di condivisione ma, nel caso di specie, la condivisione documentata in chat e nelle perquisizioni consente di ravvisare gravi indizi.

  • art. 600-quater c.p., commi 1 e 2

    Norma sulla detenzione di materiale pedopornografico; la Corte ha interpretato che la detenzione comprende la disponibilità di file archiviati su cloud o su applicazioni come "Telegram" e "Mega" accessibili tramite credenziali; l'aggravante dell'"ingente quantità" si valuta sul numero oggettivo di immagini/file (orientativamente almeno 100 immagini).

  • art. 273 c.p.p.

    Disciplina della gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari: la Corte richiama che il parametro di gravità indiziaria per la cautela è diverso e non omologo ai criteri di prova richiesti per la sentenza di condanna (art. 192 c.p.p., comma 2).

  • art. 192 c.p.p.

    Il comma 2 (che richiede precisione e concordanza degli indizi) non è richiamato dall'art. 273 c.p.p.; quindi non costituisce parametro necessario per le decisioni cautelari, che richiedono una soglia probatoria meno stringente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 121/2009

    «la gravità indiziaria richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell’accusa in giudizio: per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole... »

    La Corte costituzionale ha chiarito che il concetto di gravità indiziaria per le misure è differente rispetto al requisito probatorio necessario per la condanna; tale principio è richiamato dalla Cassazione per giustificare la valutazione degli indizi in sede cautelare.

  • art. 275 c.p.p., comma 3

    «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»

    Introduzione di una presunzione relativa a favore della custodia cautelare per reati indicati nel catalogo; tale presunzione può essere superata solo mediante elementi chiari e specifici che giustifichino misure meno afflittive.

  • art. 292 c.p.p., comma 2

    Prevede l'obbligo di autonoma valutazione del giudice che emette la misura inaudita altera parte: la Corte osserva che tale requisito opera solo quando la decisione sia stata adottata inaudita altera parte e non vale come censura generale nel caso in esame.

  • art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    Richiamato come riferimento al catalogo di reati per i quali opera la presunzione cautelare di cui all'art. 275 c.p.p.; i reati oggetto del procedimento rientrano nel novero che giustifica il regime presuntivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in materia di spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende, ritenendo assente colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma generale sui criteri di scelta delle misure: la Corte indica che, per i reati della tabella speciale, l'art. 275 comma 3 prevale quale norma speciale rispetto al criterio generale di cui all'art. 274.

Massime di principio

  • Per l'adozione di misure cautelari in materia di pedopornografia è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi" intesi come giudizio di qualificata probabilità, diverso e meno stringente rispetto ai criteri probatori per la condanna.
  • La disponibilità di file pedopornografici sul cloud o in archivi di applicazioni tipo "Telegram" e "Mega" (accessibili con credenziali e consultabili) integra la 'detenzione' ai sensi dell'art. 600-quater c.p.
  • La "cache" o la sezione "messaggi salvati" di app possono costituire prova della detenzione e della conservazione di materiale pedopornografico se gli elementi indicano accessibilità e fruibilità dei files.
  • L'aggravante dell'"ingente quantità" deve essere valutata sul numero oggettivo di immagini/file detenuti (parametro giurisprudenziale orientativo: almeno 100 immagini), non in rapporto a file leciti presenti.
  • Le contestazioni circa l'età delle persone ritratte o altri profili essenzialmente probatori sono, di norma, questioni di merito/fattuali e non sono sindacabili in sede di legittimità se il giudice di merito ha motivato adeguatamente.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati elencati nell'art. 275, comma 3 c.p.p. può essere superata solo da elementi chiari e specifici che giustifichino misure meno afflittive; la semplice mora temporale non è sufficiente a dissipare la presunzione.
  • L'obbligo di autonoma valutazione del giudice riguarda specificamente i provvedimenti adottati inaudita altera parte; la sua invocazione non è sempre fondata quando la decisione cautelare sia già motivata e supportata da accertamenti investigativi.

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