Cassazione Civile, Ordinanza n. 32433/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra una società armatoriale e un marittimo, già accertato in giudizio con sentenza passata in giudicato, che aveva escluso la legittimità di precedenti contratti di arruolamento a viaggio. Successivamente la società dispose lo sbarco per avvicendamento e pretese la reiscrizione del lavoratore nel turno particolare e la sottoscrizione di un nuovo contratto di arruolamento, ritenendo applicabile la disciplina collettiva dell'art. 18 del CCNL 1 luglio 2015, con durata massima di 4 mesi e cessazione al momento dello sbarco. Il lavoratore contestò la legittimità della sospensione del rapporto e della mancata reiscrizione, ottenendo in primo grado e in appello la declaratoria di illegittimità delle condotte datoriali e la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora fino alla riammissione in servizio. In cassazione la società denunciò: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 83, 83 bis ed 84 del CCNL marittimi, sostenendo che la sentenza pregressa avesse trasformato il rapporto in un contratto a tempo indeterminato marittimo e non di diritto comune; 2) violazione degli artt. 2065 e 2069 c.c., per avere la Corte d'appello sostituito la disciplina collettiva con una propria valutazione; 3) decadenza dell'impugnativa della risoluzione del rapporto per decorso del termine di 60 giorni ex art. 6 L. 604/1966 e art. 32, commi 3 e 4, L. 183/2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato e, in parte, inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che la ricorrente non aveva prodotto adeguatamente la sentenza pregressa né il testo completo del CCNL, e che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il giudicato, la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto comune e la non assimilabilità al particolare regime collettivo invocato. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, poiché la Corte d'appello non aveva operato un intervento sostitutivo sulla contrattazione collettiva, ma aveva semplicemente escluso l'applicabilità di quella disciplina a un rapporto già definito dal giudicato e dalla condotta successiva della datrice. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di autosufficienza e perché la questione di decadenza non risultava specificamente devoluta nei gradi di merito nei termini dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza statuizioni di responsabilità aggravata.
Norme richiamate
art. 18 CCNL 1 luglio 2015
durata non superiore ai 4 mesi; estinzione al momento dello sbarco
La Corte ha escluso che tale disciplina potesse applicarsi a un rapporto già accertato come subordinato a tempo indeterminato di diritto comune, perché introdurrebbe una sostanziale novazione in una serie di contratti a termine incerti nella prosecuzione e nella successione.
art. 83 CCNL 1 luglio 2015
È richiamato insieme alle altre clausole collettive per delimitare il regime dello sbarco per avvicendamento, ma non può incidere sulla qualificazione e cessazione del rapporto già giudizialmente accertato.
art. 83 bis CCNL 1 luglio 2015
Censurato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ne ha riconosciuto l'applicabilità al rapporto oggetto di giudicato.
art. 84 CCNL 1 luglio 2015
È richiamato per sostenere la tesi della precarizzazione del rapporto; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto al giudicato sul rapporto a tempo indeterminato.
art. 325 Codice della navigazione
Richiamato nel ragionamento di merito come base del giudicato che aveva escluso la legittimità dei contratti a viaggio e accertato il rapporto subordinato a tempo indeterminato.
art. 2065 c.c.
Invocato per censurare l'intervento del giudice sulla disciplina collettiva; la Corte esclude che vi sia stata sostituzione della volontà collettiva, essendo stata soltanto negata l'applicazione di quella disciplina al caso concreto.
art. 2069 c.c.
Invocato insieme all'art. 2065 c.c. nel secondo motivo; la Corte non ravvisa violazione, poiché la decisione di merito si fonda sul giudicato e sulla qualificazione del rapporto.
art. 6 L. n. 604/1966
termine di sessanta giorni
La dedotta decadenza dall'impugnativa della risoluzione non è stata esaminata nel merito perché il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancata devoluzione della questione in appello.
art. 32, commi 3 e 4, L. n. 183/2010
Norma richiamata per sostenere la decadenza dall'impugnazione del recesso/risoluzione; la Corte non ne affronta la fondatezza per ragioni processuali.
art. 360 c.p.c.
La Corte rileva che le censure non soddisfano i requisiti del ricorso per cassazione, in particolare per difetto di specificità nel dedurre violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel lavoro marittimo, l'iscrizione al turno particolare è un istituto di fonte collettiva che disciplina il collocamento o ricollocamento del lavoratore, ma non può incidere sulla qualificazione del rapporto né sostituirsi al titolo giudiziale che abbia accertato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Quando esiste un giudicato che accerta la natura del rapporto di lavoro, la parte datoriale non può introdurre unilateralmente una disciplina collettiva incompatibile se ciò comporta una sostanziale novazione del rapporto in una sequenza di rapporti a termine o comunque instabili.
- In sede di legittimità, le censure fondate su violazione di legge o omesso esame richiedono specificità e autosufficienza: occorre indicare il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, la loro collocazione processuale e il modo in cui sono stati devoluti nei gradi di merito.
- La deduzione di una decadenza processuale o sostanziale non è scrutinabile in cassazione se non risulta chiaramente allegata e trattata nei precedenti gradi di giudizio nei termini specificamente richiamati nel ricorso.
- Non costituisce violazione dei limiti dell'autonomia collettiva il semplice rilievo giudiziale della non applicabilità di una clausola contrattuale collettiva a un rapporto già definito dal giudicato come lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto comune.
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