Cassazione Penale, Ordinanza n. 23487/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per tre capi: detenzione a fini di spaccio di circa 721,55 grammi di hashish; detenzione di un dissuasore elettrico tipo Taser qualificato come arma da sparo; detenzione di circa 90 kg di fuochi pirotecnici di categoria F2. Con quattro motivi ha dedotto: 1) vizio di motivazione sul diniego della lieve entità in materia di stupefacenti; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. sul trattamento sanzionatorio; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità per il reato relativo ai fuochi pirotecnici; 4) vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. Ha anche depositato memoria difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla lieve entità, valorizzando il dato ponderale, il numero di dosi ricavabili, la percentuale di principio attivo e l'elevato profitto potenziale, elementi ritenuti assorbenti e logicamente valutati dal giudice di merito. Ha giudicato infondate anche le censure sul trattamento sanzionatorio, sulla responsabilità per il capo relativo ai fuochi pirotecnici e sul diniego della sospensione condizionale, rilevando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo su quantità, credibilità della versione difensiva e precedenti penali. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
Norma contestata per la detenzione a fini di spaccio di hashish; la Corte richiama il tema della lieve entità di cui al comma 5, precisando che non ricorre quando il dato ponderale e la capacità di spaccio rendono l'attività di rilevante consistenza.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La fattispecie autonoma di lieve entità è configurabile solo in ipotesi di c.d. piccolo spaccio, con minore portata dell'attività, ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati.
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la congruità della pena; la Corte ritiene congrua la motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio.
art. 7 L. 895/1967
Norma richiamata per la detenzione del dissuasore elettrico tipo Taser, qualificato come arma da sparo.
art. 678 c.p.
Norma contestata per la detenzione di ingenti quantitativi di fuochi pirotecnici; la Corte reputa non credibile la spiegazione difensiva sulla destinazione del materiale.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 3 Cost.
Non citato direttamente nel testo fornito.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue alla inammissibilità del ricorso quando non sia ravvisabile assenza di colpa.
Massime di principio
- La lieve entità in materia di stupefacenti non può essere riconosciuta quando la condotta presenta un dato ponderale molto elevato, un numero consistente di dosi ricavabili, una significativa percentuale di principio attivo e una capacità di profitto notevole, tali da assorbire gli altri parametri valutativi.
- La motivazione del giudice di merito sulla qualificazione della fattispecie stupefacente è insindacabile in cassazione se non è affetta da manifesta illogicità; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- Il giudizio di congruità della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; la mera dissociazione del ricorrente dalla valutazione di merito non è sufficiente.
- In presenza di una spiegazione difensiva intrinsecamente inverosimile rispetto alla quantità e alla natura del materiale detenuto, il giudice può legittimamente ritenerla non credibile ai fini dell'affermazione di responsabilità.
- Il diniego della sospensione condizionale può essere fondato sui precedenti penali e sul conseguente giudizio prognostico sfavorevole circa la futura astensione dal reato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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