Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4178/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia - dell’elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l’odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 19 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell’avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente; - dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 19 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 21, 26 e 28; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 21, 26 e 28, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, tra i candidati vincitori riservisti; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati vincitori riservisti; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati vincitori riservisti.

Giustizia amministrativa202600941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 19/30 punti, mancato superamento della soglia di 21/30 ed esclusione dalla procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, deducendo la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta irragionevolezza e difetto dei presupposti. Sono stati contestati quattro quesiti. Quanto al quesito n. 2, relativo alla direzione delle indagini preliminari, il ricorrente sosteneva che fossero plausibili più risposte, in ragione del ruolo della polizia giudiziaria e del giudice per le indagini preliminari. Quanto al quesito n. 21, concernente una proporzione verbale, deduceva la validità di due opzioni. Quanto al quesito n. 26, relativo al sinonimo di “propedeutico”, sosteneva che fossero corrette sia “introduttivo” sia “preliminare”. Quanto al quesito n. 28, relativo alla posizione dei magistrati, deduceva l’ambiguità tra il riferimento al servizio esclusivo della Nazione e quello alla giustizia amministrata in nome del popolo. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni evocate e la sopravvenuta carenza di interesse sul quesito n. 26, essendo intervenuta autotutela con attribuzione del relativo punteggio.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, ritenuta estranea all’iter concorsuale. Ha invece riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso cui i vincitori sarebbero stati destinati a prestare servizio, e della Commissione Ripam, competente per gli atti della procedura ai sensi dell’art. 35, comma 5, del d.lgs. 165/2001. Ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento al quesito n. 26, poiché l’amministrazione lo aveva annullato in autotutela e aveva ricalcolato il punteggio del candidato da 19 a 20 punti. Nel merito, ha respinto le censure sui quesiti nn. 2, 21 e 28. Per il quesito n. 2, il riferimento espresso al codice di procedura penale imponeva di individuare la risposta conforme al diritto positivo; l’art. 327, comma 1, c.p.p. attribuisce al pubblico ministero la direzione delle indagini preliminari, mentre la polizia giudiziaria può svolgere attività di propria iniziativa e il giudice per le indagini preliminari esercita funzioni giurisdizionali di garanzia, ma non dirige le indagini. Per il quesito n. 21, la risposta scelta dall’amministrazione era l’unica coerente con una relazione omogenea tra le coppie di termini, mentre l’opzione indicata dal ricorrente accostava elementi eterogenei. Per il quesito n. 28, la risposta relativa al servizio esclusivo della Nazione era ritenuta corretta sulla base dell’art. 98 Cost. e della qualificazione dei magistrati come organi dello Stato-apparato. La reiezione delle censure residue impediva comunque il superamento della prova di resistenza: anche con il punto riconosciuto per il quesito n. 26, il ricorrente raggiungeva soltanto 20/30, inferiore alla soglia di 21/30. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    La causa è stata definita con sentenza semplificata in sede camerale, essendo completo il contraddittorio e sussistendo le condizioni previste dalla norma.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 165/2001

    a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici

    La disposizione fonda la competenza della Commissione Ripam ad adottare gli atti connessi alla procedura concorsuale e, conseguentemente, la sua legittimazione passiva.

  • art. 327, comma 1, c.p.p.

    Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli

    Nel quesito a risposta multipla relativo alla direzione delle indagini preliminari, la risposta conforme al diritto positivo è quella che attribuisce tale direzione al pubblico ministero.

  • art. 328, comma 1, c.p.p.

    Il giudice per le indagini preliminari esercita funzioni giurisdizionali durante la fase investigativa, a garanzia dell’imparzialità e della legalità, ma non dirige le indagini né dispone di poteri di iniziativa nella loro conduzione.

  • art. 98, comma 1, Cost.

    I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione

    La previsione è stata ritenuta applicabile anche ai magistrati, qualificati come organi dello Stato-apparato, sicché la risposta relativa al servizio esclusivo della Nazione era l’unica corretta nel quesito contestato.

  • art. 101, comma 1, Cost.

    La giustizia è amministrata in nome del popolo

    Il riferimento costituzionale al popolo non modifica la diversa regola relativa al servizio esclusivo della Nazione e non rende corretta la risposta alternativa proposta dal ricorrente.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e inclusione in graduatoria, ma la domanda non è stata accolta poiché non è stata riconosciuta l’illegittimità degli esiti concorsuali.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato un precedente conforme della stessa Sezione per motivare il rigetto della censura relativa al quesito n. 21.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione dei quesiti, sindacabile dal giudice amministrativo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole o sia fornito almeno un principio di prova dell’arbitrarietà, illogicità o erroneità della soluzione amministrativa.
  • Nei quiz concorsuali a risposta multipla ogni domanda deve essere formulata in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta; non è legittimo imporre al candidato la scelta della risposta meno errata o soltanto più accettabile.
  • Quando un quesito concorsuale in materia giuridica richiama espressamente una fonte normativa, la risposta corretta deve essere quella conforme al diritto positivo vigente, senza che siano rilevanti ricostruzioni sistematiche o interpretazioni alternative incompatibili con il dato normativo applicabile.
  • La contestazione di alcuni quesiti non consente di superare la prova di resistenza quando, anche attribuendo al candidato il punteggio derivante dall’eliminazione o dalla rettifica del quesito contestato, il punteggio complessivo rimane inferiore alla soglia minima prevista dal bando.
  • La Commissione Ripam è legittimata passivamente nelle controversie relative agli atti delle procedure concorsuali rientranti nelle competenze previste dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 165/2001; l’amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estranea alla procedura, mentre è priva di legittimazione l’amministrazione non coinvolta nell’iter concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.