Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di ricettazione di un assegno smarrito successivamente compilato per euro 249,99. Primo motivo: dedotta violazione di legge (art. 62, n.4 e art. 648, comma 4 c.p.) per non aver riconosciuto la particolare tenuità del fatto e la circostanza attenuante. Secondo motivo: dedotta violazione dell'art. 81 c.p. per il diniego della continuazione con altri reati, sostenendo l'esistenza di un'unica ideazione criminosa e la partecipazione ad un'attività seriale mediante assegni ricettati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso reiterativo, generico e manifestamente infondato, richiamando l'orientamento che esclude l'attenuante per assegni in bianco poiché il danno va valutato sulla potenziale utilizzabilità non sul valore dello stampato, e che la particolare tenuità richiede l'irrisorietà del danno complessivo, non risultata. Sul secondo motivo ha escluso la rivalutazione di fattispecie di fatto non documentata (assenza della sentenza passata in giudicato) e ha confermato che la valutazione sulla unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito, qui motivata con il lungo intervallo temporale (oltre un anno) e le diverse connotazioni soggettive. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto
La Corte ha ritenuto non sussistente l'attenuante perché la valutazione richiede che il danno patrimoniale sia irrisorio nel suo complesso; nel caso di assegni in bianco rileva la potenziale utilizzabilità del titolo, non il valore stampato
art. 648, comma 4 cod. pen.
Applicata la giurisprudenza che esclude la ricettazione attenuata per assegni in bianco poiché il danno da considerare è quello derivante dalla potenziale utilizzabilità, non determinabile dal solo importo stampato
art. 81 cod. pen.
La decisione ha ritenuto che la valutazione sulla unicità del disegno criminoso sia questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione sia carente; nel caso è stata ritenuta adeguata (tempo intercorso e differente connotazione soggettiva)
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n.176/2020) e art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n.15/2022)
procedure di esame del ricorso in forma scritta
Richiamate le norme procedurali che disciplinano le forme semplificate di esame del ricorso (applicazione delle forme previste dal decreto-legge)
art. 616 c.p.p.
sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per colpa
Applicata per condannare la ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La particolare tenuità del reato (art. 62 n.4 c.p.) richiede l'irrisorietà del danno patrimoniale complessivo; non basta il limitato importo indicato sul titolo quando il bene (es. assegno in bianco) abbia potenziale utilizzabilità non determinabile
- Nei reati che coinvolgono assegni in bianco la giurisprudenza tende a escludere l'attenuante per ricettazione attenuata, poiché il valore utile al giudizio è la potenziale capacità di causare danno
- La qualificazione della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso è preliminarmente una valutazione di merito; per contestarla in Cassazione è necessario dimostrare insufficienza o carenza della motivazione del giudice di merito e documentare i fatti con sentenze passate in giudicato quando rilevanti
- Le doglianze che implicano mera rivalutazione del materiale probatorio o degli aspetti fattuali senza mettere in luce vizi di motivazione non sono ammesse in sede di legittimità
- Presentare ricorsi reiterativi, generici o non supportati da documentazione può determinare l'inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
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