Cassazione Civile, Ordinanza n. 39764/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
La controversia
Una società operante nel settore dell’ingegneria e costruzione di facciate ha agito contro una società concorrente deducendo la contraffazione del proprio marchio italiano figurativo, consistente in un segno triangolare con lati leggermente incurvati e linee interne convergenti, nonché atti di concorrenza sleale. Sosteneva che la controparte usasse un logo molto simile e avesse anche depositato una domanda di registrazione di un segno confondibile. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione è stata riformata e le domande dell’attrice sono state rigettate, mentre è stata respinta anche la riconvenzionale di nullità del marchio dell’attrice. Nel ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto: 1) violazione del principio di non contestazione e dell’art. 20 c.p.i., assumendo che il carattere rinomato del proprio marchio fosse stato allegato e non specificamente contestato, con conseguente applicazione della tutela rafforzata del marchio notorio; 2) violazione del giudicato interno e dell’effetto devolutivo dell’appello, sostenendo che la Corte territoriale avesse riesaminato d’ufficio la contraffazione riferita alla sola componente figurativa del logo della controparte, senza specifico motivo di appello; 3) violazione dei criteri di valutazione della confondibilità tra marchi, omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, contestando che la Corte d’appello avesse escluso il rischio di confusione valorizzando la componente denominativa "Bluesteel" e il grado di attenzione del pubblico di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la rinomanza del marchio non è un fatto storico soggetto a non contestazione, ma una qualificazione giuridica; inoltre la tutela del marchio rinomato richiede elementi fattuali idonei a dimostrare la penetrazione nel mercato e la conoscenza presso una parte significativa del pubblico, elementi non adeguatamente dimostrati dalla ricorrente. Ha respinto anche il secondo motivo perché non era indicato un autonomo capo di sentenza coperto da giudicato interno sulla contraffazione della sola componente figurativa: il passaggio richiamato della sentenza di primo grado era una mera osservazione descrittiva e non una statuizione autonoma. Ha infine rigettato il terzo motivo: la motivazione della Corte d’appello non era apparente, l’omesso esame di fatto decisivo non era specificamente individuato, e la valutazione di confondibilità era stata compiuta secondo criteri corretti, globali e sintetici, dando rilievo alla componente denominativa dominante del segno della resistente e al pubblico di settore, particolarmente attento e qualificato. La Corte ha anche ribadito il principio per cui il giudizio di confondibilità va condotto in modo globale e impressionistico, considerando l’insieme degli elementi salienti e il ricordo mnemonico del pubblico. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2598 c.c.
richiamato come base dell’azione di concorrenza sleale dedotta in giudizio; la Corte d’appello aveva escluso l’accertamento degli atti di concorrenza sleale in assenza di confondibilità rilevante.
art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i.
la tutela rafforzata del marchio rinomato presuppone uso di segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini, indebito vantaggio o pregiudizio e rinomanza del marchio; la Corte ha escluso che nel caso fosse stata dimostrata la rinomanza in modo idoneo.
art. 28 c.p.i.
richiamato dalla resistente per sostenere la convalidazione del proprio marchio in ragione dell’uso; la censura non ha avuto seguito nel giudizio di legittimità.
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti storici specificamente allegati e richiede una puntuale allegazione iniziale della parte onerata della prova.
art. 342 c.p.c.
invocato per dedurre i limiti devolutivi dell’appello; la censura è stata respinta perché non vi era un capo autonomo coperto da giudicato interno sulla questione dedotta.
artt. 324, 325, 326, 327, 329, 339, 340 c.p.c.
richiamati in relazione al giudicato interno e ai limiti dell’impugnazione; la Corte ha escluso che nel caso si fosse formato un giudicato sul punto contestato.
art. 360 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha distinto i vizi denunciabili e ha qualificato alcune censure come infondate o inammissibili.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per asserita motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata esponeva chiaramente il percorso logico-giuridico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata perché ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione riguarda fatti storici specifici e puntualmente allegati; non può essere invocato per qualificazioni giuridiche, come la rinomanza di un marchio, né può operare se la parte interessata non ha assolto un’adeguata allegazione iniziale.
- La rinomanza del marchio non si prova con mere affermazioni della parte o del suo consulente, ma con elementi fattuali idonei a dimostrare la penetrazione del segno nel mercato, la conoscenza presso una parte significativa del pubblico e, ove rilevante, l’intensità, durata, estensione geografica e investimenti promozionali.
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, cioè su statuizioni che decidono una questione con propria individualità e autonomia; non si forma su semplici passaggi motivazionali o osservazioni descrittive della decisione.
- Nella valutazione della confondibilità tra marchi, il giudice deve procedere in modo globale e sintetico, considerando l’impressione complessiva del segno e gli elementi dominanti, non mediante un esame analitico isolato di ciascun dettaglio.
- Il raffronto tra segni distintivi va compiuto con riguardo al marchio percepito dal consumatore medio, alla sua memoria imperfetta e al grado di attenzione del pubblico di riferimento; quando il pubblico è tecnicamente qualificato, può essere valorizzata una maggiore capacità di distinguere i segni.
- Per il marchio complesso, la componente denominativa può assumere funzione preponderante e ridurre il rischio di confusione anche in presenza di somiglianze figurative, se essa è nettamente dominante nell’impatto visivo complessivo.
- La qualificazione del marchio come forte o debole incide sull’intensità della tutela contro le varianti, ma il giudice può decidere la controversia anche in via concessiva, escludendo il rischio di confusione a prescindere dalla qualificazione esatta del segno, se la motivazione mostra che le differenze sono comunque idonee a evitare l’equivoco.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’individuazione di un preciso fatto storico discusso tra le parti, non la mera contestazione della valutazione delle prove o del merito compiuta dal giudice.
- Le censure miste che sovrappongono violazione di legge, vizio motivazionale e critica di merito sono scrutinabili solo se le doglianze risultano chiaramente scindibili; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili o comunque respinte per difetto di specificità.
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