Sentenza n. 4609/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, che aveva accolto l’azione avverso il silenzio e ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante estero
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente aveva proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un’azione contro l’inerzia del Ministero sulla domanda del 7 ottobre 2024 di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito presso un’università rumena, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di docente nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A065. Il TAR aveva accolto il ricorso, assegnando al Ministero centoventi giorni per provvedere e nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, con condanna alle spese. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo: errata ricostruzione dei fatti; ingiustificata condanna per omessa attività amministrativa; violazione dei principi di correttezza e lealtà processuale, in relazione agli artt. 88 e 39 c.p.a. L’appellante ha sostenuto di avere già provveduto con atto del 21 ottobre 2025, accogliendo la domanda in subordine all’assolvimento di misure compensative, e di avere trasmesso tale atto alla docente prima della camera di consiglio del TAR del 18 novembre 2025. Ha quindi dedotto che il ricorso sul silenzio avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che non avrebbe dovuto essere pronunciata la condanna alle spese. Il Consiglio di Stato ha rilevato, tuttavia, che il Ministero non aveva depositato l’atto nel giudizio di primo grado e non aveva fornito prova certa né della data di trasmissione né della data in cui la destinataria ne aveva preso visione.
La decisione
L’appello è stato accolto limitatamente all’effetto prodotto dal sopravvenuto provvedimento espresso. Il Consiglio di Stato ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR e ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il silenzio dell’amministrazione era venuto meno in corso di causa mediante l’adozione del provvedimento del 21 ottobre 2025. La sopravvenienza rileva anche se maturata in appello, poiché il rapporto processuale resta unitario nei due gradi e la carenza sopravvenuta dell’interesse all’azione originaria deve essere dichiarata. L’appello non è stato ritenuto inammissibile, poiché il Ministero conservava interesse all’annullamento della sentenza che lo aveva condannato a provvedere sulla base di un’inerzia non più esistente. Le censure relative alla condotta processuale della docente e alla condanna alle spese non sono state accolte in termini pieni: il Ministero avrebbe potuto depositare l’atto nel giudizio di primo grado e non ha provato con certezza la data della conoscenza da parte della docente. Per la peculiarità della vicenda, sono state compensate le spese di entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, esercitata in primo grado dalla docente.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata al ricorso di primo grado dopo l’adozione del provvedimento espresso.
art. 88 c.p.a.
Richiamato dal Ministero in relazione ai doveri di correttezza e lealtà processuale.
art. 39 c.p.a.
Richiamato dal Ministero in combinato disposto con l’art. 88 c.p.a. per censurare la condotta processuale della ricorrente di primo grado.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento espresso sull’istanza priva il ricorrente dell’interesse concreto e attuale alla decisione sull’azione contro l’inerzia e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso di primo grado può essere rilevata anche in appello, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio.
- L’appello contro una sentenza che abbia ordinato all’amministrazione di provvedere non è inammissibile quando l’amministrazione conserva l’interesse a ottenere l’eliminazione della pronuncia fondata su un’inerzia ormai cessata.
- La parte che deduce la sopravvenuta adozione e comunicazione del provvedimento deve fornire una prova adeguata dell’atto e della data in cui esso è stato trasmesso o conosciuto; l’omesso deposito dell’atto nel giudizio di primo grado e l’incertezza sulla data di conoscenza impediscono di imputare automaticamente alla controparte la responsabilità della prosecuzione del giudizio o di escludere la compensazione delle spese.
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