Sentenza n. 1860/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bardonecchia in data 21.12.2022 N. 30 avente il seguente oggetto “nuovo piano regolatore generale comunale – proposta tecnica di progetto definitivo - adozione ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e disposizioni specifiche sull'applicazione della l.r. 16/2018 sulla proposta e sul p.r.g.c. vigente”; - nonché dello stesso Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale così adottato, e della relativa sopra indicata delibera di adozione in parte qua, nella parte in cui modifica la destinazione urbanistica ed edilizia dell'area (ex) UI3, Les Arnaud, assegnandole destinazione agricola, come meglio individuata dalla cartografia allegata all'adozione, tavola grafica generale definita come Zonazione 3C3, qui impugnata; - nonché del rigetto delle osservazioni presentate dalla Cooperativa, attuale ricorrente, in data 27 ottobre 2021, rigetto contenuto quale controdeduzione nel documento Proposta tecnica del progetto definitivo - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni, allegato alla delibera C.C. n. 30/2022 quale elaborato n. 6, alla p.66 (pg. non numerate nel documento), sotto le stesse osservazioni rubricate al relativo n. 32 progressivo; - nonché, del “Rapporto Ambientale – 5A1”, allegato alla delibera CC n. 30/2022, quale allegato al Progetto definitivo adottato, quale documento sub 5A1, nella parte in cui recasse motivazioni alla impugnata destinazione urbanistica agricola, con particolare riferimento al capitolo 8.3 Le alternative, Proposte del PTPP ed alle relative tabelle di cui alle pp. 62 et 63, relative all'area UI3, Les Arnaud, nonché ai capitoli 9, Verifica delle interferenze con Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza, 9.2., Le azioni del Piano Regolatore di potenziale interferenza con le ZSC, 9.4 Incidenza potenziale, pg. 94 ed in particolare pg. 96; - nonché, per quanto occorra, del “Rapporto Ambientale – 5A1”, allegato alla Delibera C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto preliminare, quale allegato al Progetto preliminare adottato, quale documento sub 5A1, del tutto identico allo stesso documento allegato alla Delibera n. 30/2022 qui altresì impugnato, sotto stessa numerazione, nella parte in cui recasse motivazioni alla impugnata destinazione urbanistica agricola, con particolare riferimento al capitolo 8.3 Le alternative, Proposte del PTPP ed alle relative tabelle di cui alle pp. 62 et 63, relative all'area UI3, Les Arnaud, nonché ai capitoli 9, Verifica delle interferenze con Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza, 9.2., Le azioni del Piano Regolatore di potenziale interferenza con le ZSC, 9.4 Incidenza potenziale, pg. 94 ed in particolare pg. 96; - nonché della precitata Delibera C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto preliminare, e di quest'ultimo, nella parte in cui prevedeva la modificazione della destinazione urbanistica ed edilizia dell'area (ex) UI3, Les Arnaud assegnandole destinazione agricola, come meglio individuata dalla cartografia allegata all'adozione, tavola grafica generale definita come Zonazione 3C3, qui impugnata; - nonché della Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.04.2015 con cui è stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 56/77, nella parte in cui proponeva la modificazione della destinazione urbanistica ed edilizia dell'area (ex) UI3, Les Arnaud assegnandole destinazione agricola, come meglio individuata dalla cartografia allegata all'adozione; - nonché, per quanto occorra, del rigetto delle osservazioni e proposte a quanto previsto dalla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare presentate in data 12 giugno 2015 dalla Cooperativa ricorrente, rigetto contenuto nell'allegato n. 15 alla Relazione Illustrativa al Progetto Preliminare, sotto il titolo “quaderno delle osservazioni alla proposta tecnica del progetto preliminare” - il documento costituisce l'allegato 1 alla citata delibera CC n. 27/2021 di adozione del Progetto Preliminare – l'osservazione della Cooperativa è richiamata al numero 17, pg. 147 del documento generale ‘Relazione illustrativa', e la relativa risposta di rigetto rinviata all'analogo contenuto della risposta richiamata al n. 10 (pg. 115 del documento); nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla medesima Cooperativa ricorrente il 5.5.2025: per l’annullamento del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale –progetto definitivo – di cui è stata disposta approvazione ai sensi dell’art. 15 comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 5/2/2025, nonché della stessa delibera, pubblicata sull’AP dal 13/02/2025 al 28/02/2025, nella parte in cui definiscono l’area in cui insistono i terreni della ricorrente a destinazione agricola, nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione, in particolare: Verbali conferenze di copianificazione su PTPD - verbale e allegati 1^ seduta 2^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale e allegati 2^ seduta 2^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale e allegati 2^ seduta riconvocata 2^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale e allegati 1^ seduta 3^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale e allegati 2^ seduta 3^ conf. copianificazione sulla PTPD Allegato A – Riepilogo osservazioni e controdeduzioni dell’Amministrazione proponente (allegato al verbale 2^ seduta riconvocata 2^ conf. copianificazione sulla PTPD, 22 febbraio 2024, doc 18.6); parere/contributo prot. n. 169483 del 29.11.2023 (comprendente contributo Organo Tecnico regionale - VAS, contributo Direzione Opere Pubbliche (aspetti idrogeologici e valanghe), contributo tavolo tecnico reg. 4/R – 2019 adeguamento PPR, esiti tavolo tecnico adeguamento al PPR) pervenuto al prot. Comunale n. 22298 del 30.11.2023, richiamato nel verbale 2^ seduta riconvocata 2^ conf. copianificazione sulla PTPD e nel relativo allegato A; Osservazioni Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio - Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia (to) in adeguamento al piano paesaggistico regionale prot. 168789 del 29.11.2023 – Allegato 3 al Parere Regione Piemonte richiamato nel verbale 2^ seduta riconvocata 2^ conf. copianificazione sulla PTPD e nel relativo allegato A; Parere/osservazioni Ente Gestione delle Aree Protette Delle Alpi Cozie prot. 4026 del 6.12.2023 richiamato nel verbale 2^ seduta riconvocata 2^ conf. copianificazione sulla PTPD e nel relativo allegato A; Estratto TAV 3C3 – Zonazione, nuovo PRGC (destinazione agricola); NTA art 25 (con estratto aree agricole) - nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione; nel giudizio rg n. 233 – 2023 pendente proposto per l’annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bardonecchia in data 21.12.2022 N. 30 avente il seguente oggetto “nuovo piano regolatore generale comunale – proposta tecnica di progetto definitivo - adozione ai sensi dell’art. 15 della l.r. 56/77 e disposizioni specifiche sull’applicazione della l.r. 16/2018 sulla proposta e sul p.r.g.c. vigente”; - nonché dello stesso Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale così adottato, e della relativa sopra indicata delibera di adozione in parte qua, nella parte in cui modifica la destinazione urbanistica ed edilizia dell’area (ex) UI3, Les Arnaud, assegnandole destinazione agricola, come meglio individuata dalla cartografia allegata all’adozione, tavola grafica generale definita come Zonazione 3C3, qui impugnata; - nonché del rigetto delle osservazioni presentate dalla Cooperativa, attuale ricorrente, in data 27 ottobre 2021, rigetto contenuto quale controdeduzione nel documento Proposta tecnica del progetto definitivo - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni, allegato alla delibera C.C. n. 30/2022 quale elaborato n. 6, alla p.66 (pg. non numerate nel documento), sotto le stesse osservazioni rubricate al relativo n. 32 progressivo; - nonché, del “Rapporto Ambientale – 5A1”, allegato alla delibera CC n. 30/2022, quale allegato al Progetto definitivo adottato, quale documento sub 5A1, nella parte in cui recasse motivazioni alla impugnata destinazione urbanistica agricola, con particolare riferimento al capitolo 8.3 Le alternative, Proposte del PTPP ed alle relative tabelle di cui alle pp. 62 et 63, relative all’area UI3, Les Arnaud, nonché ai capitoli 9, Verifica delleinterferenze con Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza, 9.2., Le azioni del Piano Regolatore di potenziale interferenza con le ZSC, 9.4 Incidenza potenziale, pg. 94 ed in particolare pg. 96; - nonché, per quanto occorra, del “Rapporto Ambientale – 5A1”, allegato alla Delibera C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto preliminare, quale allegato al Progetto preliminare adottato, quale documento sub 5A1, del tutto identico allo stesso documento allegato alla Delibera n. 30/2022 qui altresì impugnato, sotto stessa numerazione, nella parte in cui recasse motivazioni alla impugnata destinazione urbanistica agricola, con particolare riferimento al capitolo 8.3 Le alternative, Proposte del PTPP ed alle relative tabelle di cui alle pp. 62 et 63, relative all’area UI3, Les Arnaud, nonché ai capitoli 9, Verifica delle interferenze con Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza, 9.2., Le azioni del Piano Regolatore di potenziale interferenza con le ZSC, 9.4 Incidenza potenziale, pg. 94 ed in particolare pg. 96; - nonché della precitata Delibera C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto preliminare, e di quest’ultimo, nella parte in cui prevedeva la modificazione della destinazione urbanistica ed edilizia dell’area (ex) UI3, Les Arnaud assegnandole destinazione agricola, come meglio individuata dalla cartografia allegata all’adozione, tavola grafica generale definita come Zonazione 3C3, qui impugnata; - nonché della Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.04.2015 con cui è stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 56/77, nella parte in cui proponeva la modificazione della destinazione urbanistica ed edilizia dell’area (ex) UI3, Les Arnaud assegnandole destinazione agricola, come meglio individuata dalla cartografia allegata all’adozione; - nonché, per quanto occorra, del rigetto delle osservazioni e proposte a quanto previsto dalla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare presentate in data 12 giugno 2015 dalla Cooperativa ricorrente, rigetto contenuto nell’allegato n. 15 alla Relazione Illustrativa al Progetto Preliminare, sotto il titolo “quaderno delle osservazioni alla proposta tecnica del progetto preliminare” - il documento costituisce l’allegato 1 alla citata delibera CC n. 27/2021 di adozione del Progetto Preliminare – l’osservazione della Cooperativa è richiamata al numero 17, pg. 147 del documento generale ‘Relazione illustrativa’, e la relativa risposta di rigetto rinviata all’analogo contenuto della risposta richiamata al n. 10; - atti tutti che, per quanto di ragione, in questa sede si impugnano anche in via diretta ed autonoma; nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Previsioni del nuovo PRGC che hanno attribuito destinazione agricola alle aree della cooperativa nella ex U.I. 3 di Les Arnaud, prima adottate con deliberazione consiliare n. 30 del 21 dicembre 2022 e poi approvate definitivamente con deliberazione n. 2 del 5 febbraio 2025, nonché il rigetto delle osservazioni e gli atti istruttori connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato le previsioni del nuovo PRGC che hanno soppresso la precedente capacità edificatoria delle aree di sua disponibilità nella ex U.I. 3, attribuendo loro destinazione agricola. Ha dedotto, con una censura composita riproposta nei motivi aggiunti contro l’approvazione definitiva del piano, violazione degli artt. 3 e 5 del d.P.R. 357/1997 e dell’art. 43 della l.r. Piemonte 19/2009, nonché dei principi sul procedimento amministrativo; contraddittorietà rispetto all’art. 43 delle NTA; incompetenza assoluta, sviamento, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e sproporzione. In particolare, ha contestato il rigetto delle osservazioni, sostenendo che l’inclusione nell’area ZSC Les Arnaud Punta Quattro Sorelle non comportasse un divieto assoluto di edificazione, ma richiedesse soltanto la valutazione di incidenza; ha negato che i terreni fossero non urbanizzati e lamentato l’assenza di un adeguato esame di alternative meno penalizzanti. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno per la perdita delle facoltà edificatorie e, nei motivi aggiunti, per l’inerzia comunale rispetto a istanze presentate nel 1997 e nel 2007. Il Comune ha eccepito la tardività per mancata impugnazione della previsione già contenuta nella proposta tecnica del 2015 e ha difeso la discrezionalità e la ragionevolezza della scelta, contestando anche i presupposti del risarcimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, prescindendo dall’esame dell’eccezione di tardività perché le censure erano infondate nel merito. Ha rilevato che le scelte di pianificazione sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per errori di fatto, arbitrarietà, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazioni procedurali o lesione di un affidamento qualificato. Le proposte di variante e le interlocuzioni della cooperativa con gli uffici, non sfociate in provvedimenti o convenzioni, non avevano generato un affidamento qualificato, ma soltanto un interesse di fatto al mantenimento della disciplina più favorevole. Il Rapporto Ambientale esponeva gli obiettivi di stralcio delle previsioni di nuovo impianto non attuate, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo; l’analisi dell’area ex U.I. 3 e dei suoi punti di forza, debolezza, opportunità e rischi era ritenuta adeguata e coerente con tali obiettivi. La destinazione agricola non risultava quindi arbitraria o irragionevole. È stata respinta anche la contestazione sulla qualificazione dei terreni come non urbanizzati: essi non risultavano edificati, salvo interventi isolati e risalenti, e il precedente PRGC subordinava lo sviluppo all’approvazione di uno strumento attuativo, indice di urbanizzazione assente o largamente incompleta. Le domande risarcitorie sono state respinte: quella per la perdita della capacità edificatoria in conseguenza della legittimità della scelta urbanistica; quella per l’inerzia, perché non risultavano iniziative idonee a superarla, non sussisteva un obbligo comunale di adottare atti pianificatori e non era provata la spettanza, certa o altamente probabile, di una concreta edificabilità. La cooperativa non aveva presentato un piano attuativo conforme alla disciplina vigente e la realizzazione avrebbe comunque richiesto ulteriori valutazioni, definizione dell’assetto e urbanizzazioni. Spese compensate per la particolarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 3 e 5 d.P.R. 357/1997
Le sezioni dell’elaborato dedicate alle interazioni del piano con l’area protetta Les Arnauds Punta Quattro Sorelle nonchè alle relative interferenze e azioni contengono, inoltre, una esauriente ricostruzione del pertinente regime tutorio;
La censura relativa al regime di tutela della ZSC è stata respinta nel quadro della valutazione complessiva del Rapporto Ambientale, ritenuto adeguato nell’illustrare le interferenze del piano con l’area protetta. La sentenza non interpreta autonomamente gli artt. 3 e 5, ma esclude che le doglianze dimostrino l’illegittimità della scelta.
art. 43 l.r. Piemonte 29 giugno 2009, n. 19
Le sezioni dell’elaborato dedicate alle interazioni del piano con l’area protetta Les Arnauds Punta Quattro Sorelle nonchè alle relative interferenze e azioni contengono, inoltre, una esauriente ricostruzione del pertinente regime tutorio;
La contestazione basata sulla disciplina regionale dell’area protetta non è stata ritenuta idonea a invalidare la previsione urbanistica, poiché il Rapporto Ambientale ricostruiva in modo esauriente il regime di tutela e le interazioni del piano con la ZSC.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono valutazioni discrezionali di merito e sono sindacabili in sede di legittimità in presenza di errori di fatto, arbitrarietà, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazioni procedurali o contrasto con situazioni che abbiano generato affidamenti e aspettative qualificate.
- La revisione peggiorativa della destinazione urbanistica è legittima in assenza di determinazioni vincolanti per l’amministrazione o di un affidamento qualificato; proposte di variante e interlocuzioni con gli uffici non sfociate in atti, convenzioni o altri titoli idonei generano soltanto un interesse di fatto al mantenimento della disciplina previgente.
- La scelta di attribuire destinazione agricola a terreni non edificati può essere ragionevole quando sia coerente con obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo; la necessità, prevista dal piano previgente, di uno strumento attuativo per sviluppare l’area può deporre per un’urbanizzazione assente o largamente incompleta.
- Il risarcimento per la perdita di facoltà edificatorie richiede la prova della spettanza, certa o altamente probabile, del bene della vita e della concreta edificabilità dell’area; non basta dimostrare che la pianificazione successiva abbia ridotto le possibilità edificatorie.
- Non sussiste un obbligo dell’amministrazione di adottare atti di pianificazione o varianti su istanza del privato; la domanda risarcitoria per inerzia richiede inoltre la prova di iniziative idonee a superare l’asserita inerzia e della concreta spettanza del risultato edificatorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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