Cassazione Civile, Ordinanza n. 00374/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Un soggetto che aveva stipulato un preliminare di compravendita di un immobile conveniva in giudizio il notaio che aveva rogato il definitivo, deducendo che nell’atto pubblico il bene era stato indicato come gravato da due ipoteche in favore del Banco di Sicilia, mentre in realtà una delle due ipoteche era iscritta a favore di altro istituto di credito per un importo molto più elevato. L’attore chiedeva in via principale la cancellazione dell’ipoteca e, divenuta impossibile tale domanda per la vendita forzata dell’immobile, in subordine il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria; la Corte d’appello riformava, ritenendo che il notaio avesse certamente omesso di informare correttamente il cliente, ma che il danno non fosse risarcibile perché, secondo l’atto, il prezzo risultava già pagato e quietanzato prima della stipula, oltre a ravvisare un concorso di colpa dell’acquirente. Con il ricorso per cassazione il promissario acquirente deduceva, in sintesi: violazione del principio di non contestazione e dell’art. 190 c.p.c. per avere la corte territoriale considerato tardiva e comunque rilevante una contestazione del notaio sul momento del pagamento del prezzo; nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla quantificazione del concorso di colpa e sulla condotta del venditore; nonché erronea applicazione dei criteri di responsabilità professionale del notaio. Il notaio resisteva e proponeva ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, sull’applicazione dell’art. 1227 c.c. e sulla valutazione dell’attendibilità di un teste.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione: ha ritenuto fondate le censure sulla violazione del principio di non contestazione e sull’erronea applicazione dell’art. 190 c.p.c., osservando che la questione del momento del pagamento del prezzo era stata tardivamente introdotta dalla difesa del notaio e che il giudice di merito aveva invertito l’accertamento sul punto; ha inoltre accolto il motivo relativo alla motivazione carente sul concorso di colpa, perché la sentenza impugnata non aveva quantificato il rispettivo apporto causale delle condotte del notaio e dell’acquirente. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito quanto ai primi due motivi e inammissibile quanto al terzo, che mirava solo a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 190 c.p.c.
nel testo vigente per le cause iniziate nel 1998
la comparsa conclusionale e le successive memorie servono solo a illustrare e replicare su questioni già ritualmente dedotte; non possono introdurre questioni nuove, sulle quali il giudice non deve pronunciarsi.
art. 167 c.p.c.
nel testo vigente per le cause iniziate nel 1998
il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti allegati dall’attore; la mancata contestazione specifica rende il fatto ammesso senza necessità di prova.
art. 360 c.p.c., n. 3
è il parametro per dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360 c.p.c., n. 4
è il parametro per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360 c.p.c., n. 5
nel testo viene richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti oggi consentiti dal controllo sulla motivazione.
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
art. 132, nn. 4 e 5, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione idonea e non meramente apparente.
art. 115 c.p.c.
i fatti non contestati esulano dal tema probandum; il giudice deve tenerne conto secondo il principio di non contestazione.
art. 1218 c.c.
richiamato quale base della responsabilità da inadempimento/professionale evocata dal ricorrente principale.
art. 1223 c.c.
richiamato dal ricorrente principale per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile.
art. 1225 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale sul criterio di delimitazione del danno prevedibile.
art. 1227, primo comma, c.c.
il concorso colposo del creditore/danneggiato impone una riduzione del risarcimento in proporzione all’efficienza causale della sua condotta.
art. 1227, secondo comma, c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la non risarcibilità dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza del danneggiato.
art. 1176, secondo comma, c.c.
la prestazione del notaio va valutata secondo la diligenza qualificata propria del professionista.
art. 2700 c.c.
l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso quanto alla provenienza delle dichiarazioni del pubblico ufficiale e ai fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza.
art. 91 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese seguendo la soccombenza.
art. 92 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per censurare la compensazione delle spese senza adeguata motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione della decisione sulle spese.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera anche nei giudizi introdotti prima della sua codificazione espressa: i fatti allegati specificamente dall’attore e non specificamente contestati dal convenuto devono considerarsi ammessi, senza necessità di prova.
- Le questioni nuove non possono essere introdotte validamente nella fase di precisazione delle conclusioni o nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.; il giudice non può fondare la decisione su eccezioni o contestazioni tardivamente formulate.
- Nella responsabilità professionale del notaio per omissione di verifiche o di informazioni su formalità pregiudizievoli, il danno risarcibile non coincide automaticamente con l’intero prezzo dell’immobile, ma va commisurato al pregiudizio effettivamente causalmente ricollegabile alla condotta professionale.
- Se il giudice ravvisa un concorso di colpa del danneggiato, deve indicarne il concreto apporto causale e procedere a una quantificazione, anche percentuale, della riduzione del risarcimento; una motivazione che ometta tale passaggio è viziata.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e del peso delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di regole legali sulla prova.
- Quando un atto pubblico riporta che un prezzo è stato "pagato e quietanzato", il giudice deve distinguere tra l’efficacia probatoria dell’atto e la diversa questione della rilevanza causale del pagamento ai fini del danno risarcibile, se tale circostanza è contestata nel processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00301/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00305/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00308/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00309/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00311/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00313/2024 del 05/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →