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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24307/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava quattro censure principali: 1) insufficienza e fragilità degli indizi a sostegno della gravita' indiziaria, con rilievo che gli elementi sarebbero costituiti da poche conversazioni non univoche e dalla partecipazione ad un incontro in pubblico con persone estranee; 2) errata qualificazione del ruolo dell'indagato come partecipante all'associazione mafiosa piuttosto che come concorrente esterno, quest'ultima ritenuta più coerente con l'attività dell'imprenditore; 3) censura in ordine alla valutazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art.416-bis, comma 1 c.p.), sostenendo che le contestazioni fossero in realtà riconducibili a rapporti civilistici di debito/credito e che non sussistessero intimidazioni o utilità per Ferranti; 4) travisamento e mancata considerazione del materiale della difesa (indagini difensive e memorie) con particolare riferimento al fatto contestato al capo 16 e alla contestazione dell'aggravante mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, generici e in parte privi di interesse, richiamando il principio per cui la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nel ricostruire i fatti e che il ricorso è ammesso in sede di legittimità solo per denunce di violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, in particolare rispetto al valore delle intercettazioni (con richiamo a una frase attribuita a Ferranti che indica comunanza di interessi con vertici mafiosi) e ha considerato i rilievi della difesa come tentativo di ricostruzione alternativa dei fatti non rilevante in sede di legittimità. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.), nonché disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'iscrizione nella cartella personale del detenuto (art.94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    norma richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale del ricorso; la Corte ha preso atto della richiesta e dell'ammissione alla trattazione orale

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    riferita all'aggravante del "metodo mafioso"; la Corte valuta che la contestazione dell'aggravante è stata opportunamente motivata dal giudice di merito e che la difesa non ha dimostrato un travisamento o un'illogicità manifesta nella valutazione

  • art. 586, comma 4 c.p.p.

    citato a proposito del limite dell'interesse al ricorso per cassazione per ottenere l'esatta applicazione della legge; la Corte ricorda che il ricorso deve avere una concreta ricaduta favorevole per essere ammissibile

  • art. 606, comma 1 e comma 3 c.p.p.

    disciplinano i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ritiene che molti dei motivi proposti siano in realtà ricostruzioni alternative dei fatti non consentite e non configurino censure tecniche sulla motivazione richieste dall'art.606

  • art. 616 c.p.p.

    consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di liquidare una somma a titolo di ammenda per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.

    prevede l'inserimento nella cartella personale del detenuto di atti relativi a provvedimenti; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto per tale finalità

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione dei fatti: le censure devono mirare a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione
  • Le ricostruzioni alternative dei fatti o le semplici richieste di riconsiderazione delle prove sono, di regola, inammissibili in Cassazione; bisogna indicare puntualmente dove la motivazione è illogica, contraddittoria o mancante
  • Per contrastare la gravita' indiziaria in sede di legittimità è necessario mostrare una reale frattura logica nella valutazione del giudice di merito o un travisamento probatorio (omissione di elementi decisivi o trascrizioni travisate), non la mera difesa di una diversa interpretazione
  • La distinzione tra "concorrente esterno" e "associato" può essere importante in sede di merito, ma se non incide praticamente sulla misura cautelare richiesta o sulla qualificazione della vicenda in quella fase processuale, la semplice prospettazione teorica del diverso inquadramento non è sufficiente a fondare l'ammissione del ricorso in Cassazione
  • Quando si invocano indagini difensive o materiali nuovi prodotti in sede di riesame, per farli valere in Cassazione occorre dimostrare che il giudice di merito li abbia omessi o abbia compiuto un travisamento rilevante; la sola affermazione della difesa che il materiale "scalfisce" le accuse non basta
  • Per contestare l'applicazione di aggravanti (es. art.416-bis) è necessario far emergere una incoerenza concreta e ragionata nella motivazione del giudice di merito o un evidente errore di diritto, non una differente valutazione delle stesse risultanze probatorie

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