Regolamento (UE) 2025/101
Regolamento delegato (UE) 2025/101 della Commissione, del 27 novembre 2024, che adegua i contributi al finanziamento del Fondo speciale per la disoccupazione di cui agli articoli 28 bis e 96 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato adegua al 0,51% i contributi destinati al Fondo speciale per la disoccupazione previsti per alcune categorie di personale dell’Unione. La modifica riguarda l’articolo 28 bis, paragrafo 7, e l’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, con specifiche detrazioni forfettarie diverse per i due regimi. L’intervento deriva dalla verifica della situazione finanziaria del fondo e mira a preservarne l’equilibrio. Il regolamento è di immediata applicazione dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Adeguamento dei contributi al Fondo speciale per la disoccupazione dovuti da agenti temporanei, contrattuali e assistenti parlamentari dell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica agli agenti temporanei, agli agenti contrattuali e agli assistenti parlamentari accreditati, in relazione ai contributi al Fondo speciale per la disoccupazione previsto dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Opera nell’ambito del personale delle istituzioni e degli altri organismi dell’Unione europea e incide sul calcolo del contributo trattenuto sullo stipendio base. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altri aspetti della prestazione di disoccupazione, ma solo l’adeguamento della misura contributiva e delle basi di calcolo.
Adeguamento dei contributi al Fondo speciale per la disoccupazione degli altri agenti dell’Unione europea
Il regolamento delegato (UE) 2025/101 interviene sul regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea per aggiornare il livello dei contributi destinati al Fondo speciale per la disoccupazione. La modifica è motivata dalla relazione della Commissione sulla situazione finanziaria del regime, dalla quale emerge la necessità di un adeguamento per preservarne l’equilibrio.
Contesto e finalità
Ai sensi dell’articolo 28 bis, paragrafo 11, e dell’articolo 96, paragrafo 11, del regime applicabile agli altri agenti, la Commissione ha esaminato la situazione finanziaria dell’assicurazione contro la disoccupazione a favore degli ex agenti temporanei o contrattuali e degli assistenti parlamentari che restano senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un’istituzione dell’Unione europea. Dalla relazione 2017-2022 richiamata nel preambolo risulta, considerato il saldo cumulato degli esercizi annuali del Fondo nel periodo esaminato, che è necessario un adeguamento dei contributi versati dagli interessati.
Ambito soggettivo e oggetto della modifica
La disciplina riguarda il personale dell’Unione appartenente alle categorie degli agenti temporanei, degli agenti contrattuali e degli assistenti parlamentari accreditati. L’intervento non modifica l’architettura complessiva del regime di disoccupazione, ma solo la misura del contributo e il relativo metodo di calcolo previsto dalle disposizioni richiamate del regime applicabile agli altri agenti.
Nuova misura del contributo
Il regolamento sostituisce la seconda frase dell’articolo 28 bis, paragrafo 7, e dell’articolo 96, paragrafo 7. In entrambi i casi il contributo è fissato allo 0,51% dello stipendio base dell’interessato, ma con una differente detrazione forfettaria:
- per l’articolo 28 bis, paragrafo 7, la detrazione forfettaria è pari a 1 585,45 EUR;
- per l’articolo 96, paragrafo 7, la detrazione forfettaria è pari a 1 189,08 EUR. In entrambi i casi il calcolo avviene senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall’articolo 64 dello statuto.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento del contributo al Fondo speciale per la disoccupazione
Il contributo previsto dall’articolo 28 bis, paragrafo 7, e dall’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea è fissato allo 0,51% dello stipendio base dell’interessato.
Modalità di calcolo per gli agenti temporanei e assimilati
Per l’articolo 28 bis, paragrafo 7, la seconda frase è sostituita nel senso che il contributo dello 0,51% si applica dopo una detrazione forfettaria di 1 585,45 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori di cui all’articolo 64 dello statuto.
Modalità di calcolo per gli agenti contrattuali e gli assistenti parlamentari
Per l’articolo 96, paragrafo 7, la seconda frase è sostituita nel senso che il contributo dello 0,51% si applica dopo una detrazione forfettaria di 1 189,08 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori di cui all’articolo 64 dello statuto.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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