Ordinanza n. 149/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Locri n. 437 del 27.03.2018 sulla quale è stata apposta formula esecutiva in data 23.05.2018 e, come tale, notificata in data 13.06.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Locri n. 437 del 27 marzo 2018, già oggetto di giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
Il creditore ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile che riconosceva il suo credito. Con sentenza n. 329/2020 il TAR aveva ordinato alla Comunità Montana in liquidazione di adottare gli atti necessari all'esecuzione, nominando, in caso di persistente inottemperanza, il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta, con facoltà di delega. Dopo la delega a funzionari della Prefettura e precedenti proroghe e sostituzioni, l'attuale Commissario ad acta ha chiesto un'ulteriore proroga, rappresentando le difficoltà di reperimento delle risorse. La gestione liquidatoria aveva avviato procedure competitive per la vendita di beni immobili dell'ente, rimaste almeno in parte deserte, e aveva riferito l'impossibilità di contrarre mutui in assenza di entrate certe. Il Commissario ha inoltre evidenziato l'interferenza con altri giudizi di ottemperanza e il criterio cronologico seguito nella destinazione delle somme ricavate dalla liquidazione patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha concesso la proroga richiesta e ha fissato al 31 dicembre 2026 il nuovo termine per il completamento dell'incarico commissariale, rilevando che la procedura di liquidazione delle Comunità Montane è ancora attiva in forza della normativa regionale sopravvenuta. Il Commissario ad acta dovrà coordinare il prosieguo dell'esecuzione con il Commissario straordinario della liquidazione e adottare tutti gli atti necessari al soddisfacimento del credito. In particolare, dovrà monitorare la stima e la vendita del patrimonio immobiliare disponibile, valutando anche uno schema transattivo per l'assegnazione diretta di beni al creditore ove questi acconsenta; verificare la liquidità disponibile e disporre immediatamente i mandati di pagamento in caso di fondi sufficienti; individuare eventuali soggetti debitori delle Comunità Montane ed emettere, se necessario, ordinativi di pagamento a loro carico; valutare la contrazione di mutui qualora sopravvengano entrate certe idonee a sostenere un piano di ammortamento. È stata inoltre imposta una relazione intermedia sulle attività svolte e sulla situazione economico-finanziaria delle Comunità Montane, da depositare entro il 30 giugno 2026. Il TAR ha affermato che, nell'ottemperanza, le azioni sostitutive del giudice o del Commissario ad acta, dirette a rendere effettivo il giudicato, possono anche derogare alle ordinarie procedure amministrative cui sarebbe tenuto l'ente, anche quando si tratti del pagamento di somme di denaro. Eventuali ulteriori proroghe dovranno essere sottoposte al magistrato relatore, delegato dal Collegio. Non sono state indicate statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Richiamato quale base del giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione del giudicato.
art. 13 l.r. Calabria 23 dicembre 2022, n. 52
I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina
Ha prorogato la procedura di liquidazione e mantenuto in carica il Commissario liquidatore fino a nuova nomina.
art. 1 l.r. Calabria 18 marzo 2025, n. 15
Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione sull'attività svolta e sulle criticità riscontrate
Ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026 la procedura liquidatoria e previsto obblighi di relazione e monitoraggio dell'attività di liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, le attività sostitutive svolte dal giudice o dal Commissario ad acta possono derogare alle ordinarie procedure amministrative cui sarebbe tenuta l'amministrazione, quando ciò sia necessario per rendere effettiva l'esecuzione del giudicato, anche per il pagamento di somme di denaro.
- La proroga dell'incarico del Commissario ad acta è giustificata quando la procedura liquidatoria dell'ente debitore è ancora legalmente attiva e risultano in corso concrete attività di liquidazione patrimoniale finalizzate, anche se non ancora concluse, al soddisfacimento del credito riconosciuto dal giudicato.
- Nel dare esecuzione a un giudicato pecuniario nei confronti di un ente in liquidazione, il Commissario ad acta può essere incaricato di verificare la liquidità disponibile, attivare la vendita dei beni patrimoniali, individuare eventuali debitori dell'ente e valutare il ricorso al finanziamento, purché ciò sia funzionale al reperimento delle somme dovute.
- Il giudice dell'ottemperanza può imporre al Commissario ad acta obblighi di relazione intermedi e prescrivere il coordinamento con gli organi della gestione liquidatoria, al fine di monitorare concretamente l'avanzamento dell'esecuzione e assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
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