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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48507/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che disponeva la consegna all'autorita' giudiziaria austriaca in esecuzione di un mandato di arresto per rapina. Ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art.16 l. n.69/2005 per insufficiente valutazione della mancanza di indizi a suo carico e per discrepanze tra la descrizione del rapinatore e le sue fattezze; (2) violazione dell'art.18 lett. h) d.lgs. n.69/2005 per mancata acquisizione di informazioni sulle condizioni carcerarie in Austria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, dopo il d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, il richiamo ai "gravi indizi" e' stato eliminato e la valutazione della gravita' indiziaria spetta all'autorita' giudiziaria richiedente; pertanto l'omessa indicazione di indizi non legittima il rifiuto della consegna. Quanto alle condizioni carcerarie, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva sollevato la questione in sede di appello e che, in mancanza di specifiche evidenze, non e' necessario che l'autorita' richiesta accerti d'ufficio le condizioni detentive dello Stato richiedente. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza e' stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.22, comma 5, legge n.69/2005.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n.69 (disciplinante il mandato di arresto europeo)

    art.6, comma 1, lettera e); art.16; art.17 comma 4 (previgente riferimento ai gravi indizi)

    L'art.6 comma 1 lett. e) richiede che il mandato contenga descrizione delle circostanze della commissione del reato, momento, luogo e grado di partecipazione. Il riferimento alle "fonti di prova e agli indizi di colpevolezza" e' stato eliminato dal previgente art.17 comma 4 e quindi la mancata indicazione di gravi indizi non costituisce piu' motivo legittimo per rifiutare la consegna.

  • D.lgs. 2 febbraio 2021, n.10

    modifica al testo della normativa sul mandato d'arresto europeo (abrogazione del riferimento ai "gravi indizi" nell'art.17 comma 4 previgente)

    La riforma ha ridotto il controllo dell'autorita' richiesta sulla qualita' degli indizi: la valutazione della gravita' indiziaria e' rimessa all'autorita' giudiziaria richiedente.

  • D.lgs. 22 aprile 2005, n.69

    Prevede motivi di rifiuto o rinvio relativi a circostanze particolari; la Corte ha ritenuto che, in assenza di deduzioni specifiche e di prove sui rischi legati alle condizioni detentive, non sussiste l'obbligo di acquisire d'ufficio informazioni sulle condizioni carcerarie dello Stato richiedente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez.6, n.39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv.282118

    Conferma che, dopo le modifiche normative, la mancata indicazione dei gravi indizi nel mandato non impedisce l'esecuzione della consegna e che la valutazione degli indizi e' rimessa principalmente all'autorita' richiedente.

  • Legge 22 aprile 2005, n.69

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la sentenza e' stata trasmessa per gli effetti previsti dalla normativa sul mandato d'arresto europeo.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche legislative del 2021 la valutazione della gravita' indiziaria inerente al mandato d'arresto europeo rimane materia di competenza dell'autorita' giudiziaria emittente: l'autorita' richiesta effettua un controllo limitato e non puo' sostituirsi al giudizio sull'esistenza degli indizi richiesti dallo Stato emittente.
  • La mancata indicazione nel mandato di "gravi indizi" non costituisce piu' un motivo automatico di rifiuto della consegna; e' pero' necessario che il mandato contenga la descrizione degli elementi essenziali del reato (momento, luogo, grado di partecipazione).
  • Questioni relative alle condizioni detentive nello Stato richiedente devono essere sollevate tempestivamente e con specifiche evidenze nelle fasi processuali inferiori: in assenza di deduzioni concrete, l'autorita' richiesta non e' tenuta ad acquisire d'ufficio informazioni sulle condizioni carcerarie.
  • Il sistema del mandato d'arresto europeo si fonda sul reciproco affidamento tra ordinamenti giudiziari membri; quindi i controlli dell'autorita' esecutrice sono limitati e l'ostacolo alla consegna per questioni di merito probatorio e' eccezionale.
  • Per difendersi efficacemente contro una richiesta di consegna e' consigliabile produrre in sede di appello elementi probatori specifici (es. alibi, incongruenze documentate, prove sulle condizioni carcerarie) e sollevare formalmente le questioni di diritto rilevanti affinche' possano essere esaminate dalle autorita' successive.

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