Sentenza del 28/12/2018 n. 33573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione, A. S.p.A. ha dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione, riferendo di aver avviato la procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, convertito dalla L. n. 225 del 2016. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese, ritenendo la rinuncia collegata alla procedura di definizione agevolata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA relativa all'anno 2003, contestando l'applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni intracomunitarie effettuate dalla società, per assenza delle condizioni previste dalla legge. La società aveva ottenuto inizialmente l'accoglimento del ricorso dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, ma la decisione era stata riformata dal giudice d'appello. A. S.p.A. aveva quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
Norme richiamate
D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016
La normativa sulla definizione agevolata ha consentito alla contribuente di rinunciare al giudizio in ragione dell'avvio della procedura di regolarizzazione della pretesa tributaria. La sentenza non esamina nel merito la fondatezza dell'accertamento IVA.
Massime di principio
- Quando il contribuente rinuncia al ricorso perché aderisce a una procedura di definizione agevolata, il giudizio può essere dichiarato estinto senza una decisione sul merito della contestazione fiscale.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a una pronuncia che riconosce la correttezza del contribuente o dell'Amministrazione: la controversia viene chiusa per effetto della scelta processuale e della definizione agevolata.
- In situazioni analoghe, le spese processuali possono essere compensate quando la rinuncia è direttamente collegata a una procedura di definizione agevolata, secondo la valutazione del giudice e la giurisprudenza applicabile.
- La definizione agevolata può rendere non necessario proseguire il giudizio, ma occorre verificare preventivamente i requisiti, gli importi dovuti e gli effetti della procedura sulla controversia pendente.
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