Cassazione Civile, Ordinanza n. 30848/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa di pagamento avanzata da un istituto di credito, poi cessionaria/società veicolo subentrata nel rapporto, nei confronti di una società debitrice poi fallita e dei relativi garanti personali, per complessivi euro 767.822,87 circa, riferiti al saldo di un conto corrente principale e di vari conti "satelliti" collegati (aperture di credito, finanziamenti all'importazione, conti anticipi) nonché a una cambiale. I debitori e i fideiussori avevano agito in via principale per la ripetizione dell'indebito. In primo grado la domanda riconvenzionale della banca era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata, perché la documentazione prodotta non consentiva di ricostruire con certezza contabile la formazione del credito, mancando gli estratti conto di una pluralità di conti satelliti e risultando non verificabili gli addebiti riversati sul conto principale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione bancaria e gli estratti conto erano invece presenti in atti; 2) analoga violazione e omesso esame, deducendo che il CTU in appello aveva riconosciuto l'esistenza degli estratti conto esaustivi per il conto principale e per i conti anticipi; 3) ulteriore censura sulla valenza probatoria delle risultanze contabili e sull'omesso esame della dichiarazione del CTU in secondo grado. I controricorrenti hanno resistito; il fallimento intimato non si è difeso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di specifica illustrazione delle dedotte violazioni di legge e dell'omesso esame. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva fondato il rigetto non sulla mera mancanza di alcuni estratti, ma sull'impossibilità di ricostruire con certezza contabile l'intero credito per la pluralità di conti satelliti, per i quali mancava documentazione completa o comunque non era possibile identificare con chiarezza gli addebiti sul conto principale; inoltre, la ricorrente si limitava a sollecitare una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese. È stata altresì respinta la domanda dei controricorrenti ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, perché non risultavano mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato quale parametro processuale invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta generica e inidonea a fondare la dedotta violazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato quale parametro processuale invocato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse una reale violazione della regola di valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
Invocato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e volte in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è stato ritenuto non specificamente allegato, perché i fatti/documenti asseritamente trascurati non erano adeguatamente identificati né dimostrati come decisivi.
art. 1283 c.c.
Richiamato quale parametro di illegittimità delle capitalizzazioni trimestrali di interessi passivi e, più in generale, delle condizioni applicate ai conti satelliti, ritenute non conformi dalla Corte territoriale.
art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché non emergevano colpa grave o mala fede della banca.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti; il testo fornito si interrompe prima della formula finale completa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. deve essere specifica e argomentata: non è sufficiente richiamare in modo astratto le norme senza indicare in che modo il giudice di merito le avrebbe violate.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico decisivo, del suo contenuto e della sua effettiva discussione tra le parti; non è sufficiente evocare genericamente la documentazione di causa.
- Non è ammissibile in cassazione una critica che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- In materia di credito bancario fondato su rapporti articolati e su conti collegati, il creditore deve dimostrare con documentazione completa e intelligibile la formazione del saldo preteso; in difetto di estratti e di chiara riferibilità degli addebiti ai singoli rapporti, il credito non può dirsi provato con certezza contabile.
- La contestazione del giudice di merito sulla base di una ratio decidendi centrata sull'impossibilità di ricostruire l'intero rapporto non è superata dalla mera allegazione che alcuni estratti conto siano stati rinvenuti, se permane l'indimostrata ricostruzione complessiva del credito.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di mala fede o colpa grave della parte soccombente; la semplice infondatezza del ricorso non è di per sé sufficiente.
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