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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4487/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha approvato il rendiconto finale di gestione relativo al procedimento n.35/13 M.P.: 1) violazione art.43 d.lgs. n.159/2011 per presunta incompletezza dei bilanci e dei documenti contabili allegati dagli amministratori giudiziari (si denunciava che erano stati prodotti solo progetti di bilancio non approvati); 2) violazione art.42 d.lgs. n.159/2011 e art.1 Protocollo n.1 CEDU per la mancata imputazione allo Stato delle spese di amministrazione giudiziaria in caso di revoca parziale della confisca (i ricorrenti sostenevano che, pur essendo stata revocata la confisca, il Tribunale aveva posto a loro carico le spese dell'amministrazione giudiziaria). Motivi aggiunti richiamavano altresì artt.24, 27, 42, 43 d.lgs. n.159/2011, art.42 Cost. e garanzie CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha ritenuto che: a) la documentazione contabile prodotta dagli amministratori (inclusa la "pen drive" contenente giustificativi e bilanci) era adeguata e consultabile e quindi il Tribunale di Trapani ha correttamente approvato il rendiconto; b) l'art.42 d.lgs. n.159/2011, che impone che le spese per l'amministrazione giudiziaria siano poste a carico dello Stato in caso di restituzione del bene sequestrato, si applica anche in caso di revoca parziale della confisca; c) tuttavia, nel caso concreto, la valutazione del Tribunale — secondo cui la gestione è stata unitaria e le spese erano imputabili al patrimonio sociale gestito nell'interesse di tutti i soci — non è censurabile in sede di legittimità, anche perché i ricorrenti non hanno formulato contestazioni specifiche a singole voci contabili né hanno provato di aver sostenuto direttamente le spese. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011, art.43

    L'art.43 richiede che i rendiconti di gestione siano corredati da documentazione giustificativa; eventuali contestazioni devono essere specifiche e riferite a singole voci contabili (quarto comma) e non sono ammissibili censure generiche sui criteri di gestione in sede di legittimità.

  • d.lgs. n.159/2011, art.42

    Le spese per i compensi e la gestione dell'amministratore giudiziario, in caso di restituzione del bene sequestrato, vanno poste a carico dello Stato; la disposizione non distingue tra revoca totale e revoca parziale: si applica anche nel caso di revoca parziale.

  • Cedu, Protocollo n.1, art.1

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela della proprietà; la Corte non ha ritenuto provato un concreto squilibrio contrario alla CEDU, anche perché il regime delle spese è disciplinato dall'art.42 e la gestione societaria è stata ritenuta unitaria.

  • cod. proc. pen., art.606

    Norma sul contenuto dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi presentati ai sensi di tale articolo.

  • cod. proc. pen., art.619

    Utilizzato per rettificare l'interpretazione errata del Tribunale in ordine alla distinzione tra revoca totale e parziale: la Corte ha precisato l'ambito applicativo dell'art.42 d.lgs.159/2011.

  • cod. proc. pen., art.616

    Fondamento della condanna alle spese processuali dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Se un bene sequestrato in prevenzione viene restituito (revoca totale o parziale della confisca), le spese per l'amministrazione giudiziaria (compensi e spese di gestione) in linea di principio vanno poste a carico dello Stato ai sensi dell'art.42 d.lgs. n.159/2011.
  • Le contestazioni al rendiconto di amministrazione giudiziaria devono essere specifiche e riferite a singole voci contabili (art.43 d.lgs. n.159/2011, quarto comma): censure generiche o richieste di diversa valutazione del merito contabile sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La documentazione contabile fornita in formato elettronico (es. "pen drive") è ammissibile se completa, indicizzata e consultabile; il giudice può ritenere sufficiente tale formato per l'approvazione del rendiconto.
  • Quando la gestione del patrimonio sequestrato ha riguardato beni societari utilizzati unitariamente per l'interesse di tutti i soci, le spese possono essere imputate al patrimonio sociale: per opporsi efficacemente il socio deve dimostrare il concreto pregiudizio economico o di aver sostenuto le spese personalmente.
  • Per ottenere successo in simili impugnazioni è consigliabile: a) proporre contestazioni dettagliate e voci per voci; b) documentare eventuali pagamenti effettuati in proprio; c) argomentare specificamente perché l'art.42 dovrebbe trovare applicazione a favore del privato nel caso concreto, indicando la natura e l'entità del danno subito.

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