Sentenza n. 4912/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Amministrazione sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 22 febbraio 2025 una domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Poiché l'Amministrazione non aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno dichiarava di avere concluso il procedimento, che risultava nello stato di validazione, e chiedeva la cessazione della materia del contendere; la medesima richiesta era formulata anche dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto — favorevole o sfavorevole — soddisfa l'interesse azionato con il ricorso contro il silenzio, diretto a ottenere una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione e la conclusione del procedimento. Il giudizio sul silenzio non è quindi volto ad assicurare necessariamente un esito favorevole della domanda sostanziale, ma l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi, in applicazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato in favore del suo difensore il compenso di euro 1.500,00, comprensivo di spese generali e accessori di legge, tenuto conto della limitata difficoltà della controversia e della riduzione del compenso prevista dall'art. 130 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È richiamato come eccezione alla regola secondo cui l'interesse nel giudizio sul silenzio consiste nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione; il testo non ne sviluppa il contenuto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento espresso che soddisfa l'interesse azionato.
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di tempestiva conclusione del procedimento e di manifestazione espressa della volontà amministrativa.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
Individua i criteri per la liquidazione del compenso professionale, applicati dal giudice tenendo conto della limitata difficoltà della controversia.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Prevede la riduzione ordinaria del 50% del compenso per la liquidazione delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse azionato consiste, salvo l'eccezione prevista dall'art. 31, comma 3, c.p.a., nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'amministrazione e non necessariamente nell'accoglimento della pretesa sostanziale del privato.
- L'adozione, nel corso del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina il soddisfacimento dell'interesse processuale, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole dell'atto, e comporta la cessazione della materia del contendere.
- L'obbligo dell'amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento con un provvedimento espresso discende dall'art. 2 l. 241/1990 e dai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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