Sentenza n. 2595/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del T.a.r. Trento, n. 61 del 26 aprile 2023, resa inter partes, concernente un diniego di permesso di costruire per suddivisione dell’appartamento in n. 2 unità immobiliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire per la suddivisione di un appartamento in due unità immobiliari e la chiusura di una loggia esistente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato il diniego comunale sostenendo che l’intervento rientrasse nel risanamento conservativo ammesso dalle norme urbanistiche applicabili. In particolare, la chiusura della loggia mediante tamponamento non avrebbe comportato aumento di volume e sarebbe stata finalizzata al ripristino della configurazione originaria dell’edificio. In primo grado erano stati dedotti: violazione ed eccesso di potere per errata applicazione del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e della disciplina del risanamento conservativo; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa motivazione sulle osservazioni; difetto assoluto o apparente di motivazione. In appello sono stati dedotti l’errore nella valutazione delle prove, l’insufficienza della motivazione e la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che fotografie, presenza di una macina e foro della ruota dimostrassero per presunzioni semplici la preesistenza di un mulino e di una parete chiusa con tamponamento ligneo. È stata inoltre chiesta la condanna del Comune al rilascio del permesso di costruire ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a., in ragione della natura vincolata del potere edilizio e della durata del procedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso pronunciato dal TAR. La questione decisiva era la prova della preesistenza storica, sul lato sud dell’edificio, di un muro perimetrale e del relativo tamponamento ligneo, poiché solo tale configurazione avrebbe consentito di qualificare l’intervento come risanamento conservativo e di ritenere ammissibile il ripristino della facciata chiusa. Il Collegio ha valorizzato la verificazione disposta in appello, ritenendola dettagliata e priva di vizi, dalla quale non sono emersi elementi probanti della storica esistenza della parete chiusa corrispondente all’attuale loggia. La mancata dimostrazione di tale presupposto fattuale rende infondati sia il motivo relativo alla valutazione delle prove sia la domanda di rilascio del titolo edilizio. Le questioni processuali sollevate dal Comune, compresa quella relativa alla mancata riproposizione in appello di alcune censure di primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., sono state dichiarate assorbite. Le spese del grado sono state compensate per l’assoluta peculiarità della vicenda; la liquidazione del compenso al verificatore è stata rinviata a successivo provvedimento.
Norme richiamate
decreto del Presidente della Provincia di Trento 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
Il ricorrente ne invocava la disciplina sulla definizione di volume edilizio e sul risanamento conservativo; la decisione ha ritenuto comunque non dimostrato il presupposto storico necessario per ricondurre l’intervento a tale categoria.
legge provinciale di Trento 4 agosto 2015, n. 15
Richiamata quale fonte della disciplina urbanistico-edilizia provinciale applicata alla qualificazione dell’intervento.
art. 33 delle Norme di Attuazione del PRG
Richiamato dal Comune quale disposizione ostativa all’intervento; la mancata prova della configurazione storica dell’edificio ha impedito di ritenere l’opera compatibile con la categoria di risanamento conservativo ammessa.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura di violazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta infondata in quanto l’amministrazione aveva comunicato più volte i motivi ostativi e le osservazioni non introducevano elementi nuovi; il TAR aveva inoltre richiamato la natura vincolata del potere e l’art. 21-octies.
art. 21-octies l. 241/1990
Il TAR ha richiamato la sanatoria processuale dei vizi procedimentali nei provvedimenti vincolati quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 2727 c.c.
Invocato dall’appellante per sostenere che la preesistenza della parete chiusa potesse essere desunta da presunzioni semplici basate sulle fotografie, sulla macina e sul foro della ruota; la prova è stata ritenuta insufficiente.
art. 2729 c.c.
Invocato per contestare la valutazione degli indizi; il giudice ha condiviso le risultanze della verificazione, che non hanno ritenuto sufficientemente probanti gli elementi prodotti.
art. 30 c.p.a.
Invocato dall’appellante per ottenere la condanna dell’amministrazione al rilascio del permesso di costruire; la domanda è stata respinta perché non risultava dimostrata la conformità dell’intervento.
art. 34 c.p.a.
Invocato quale base della richiesta di condanna all’adozione del provvedimento richiesto; la domanda è stata respinta insieme all’appello.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal Comune per sostenere la parziale inammissibilità dell’appello in ragione della mancata riproposizione di alcune censure di primo grado; la relativa questione è stata assorbita.
Massime di principio
- Quando la disciplina urbanistica ammette per un edificio soltanto interventi di risanamento conservativo finalizzati al recupero della tipologia originaria, il privato che chieda il ripristino o la ricostruzione di una facciata chiusa deve dimostrare la preesistenza storica della parete e della relativa conformazione edilizia.
- L’onere di provare lo stato storico dell’immobile e i fatti costitutivi della riconducibilità dell’intervento al risanamento conservativo grava sul richiedente, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- Fotografie, mappe catastali e altri elementi indiziari possono fondare la prova della preesistenza edilizia soltanto se, valutati complessivamente, risultano idonei a dimostrare in modo sufficientemente attendibile la configurazione storica dell’immobile; la mera compatibilità ipotetica con l’esistenza di una parete chiusa non è sufficiente.
- La domanda di condanna dell’amministrazione al rilascio di un titolo edilizio non può essere accolta se permane non dimostrata una condizione fattuale decisiva per la conformità urbanistica dell’intervento, anche quando il potere edilizio abbia natura vincolata.
- In presenza di un provvedimento edilizio vincolato, l’eventuale omissione di una specifica controdeduzione alle osservazioni procedimentali non determina l’annullamento se il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso e le osservazioni non apportano elementi nuovi.
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