Sentenza n. 2546/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di collezione di armi comuni e revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i due decreti adottati dalla Questura di Trapani il 4 luglio 2024, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 27 Cost. La Questura aveva fondato il diniego e la revoca su una segnalazione a carico della ricorrente per il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, sui numerosi precedenti di polizia e sui dinieghi di titoli di polizia riguardanti entrambi i genitori, nonché sul successivo cambio di residenza della ricorrente, ritenuto strumentale e intervenuto dopo la comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente ha contestato l’assenza di una condanna, l’irrilevanza del reato ai fini della valutazione della pericolosità o dell’affidabilità nell’uso delle armi, l’illogicità del riferimento alle condotte dei genitori e l’insufficienza della motivazione, sostenendo che la valutazione amministrativa non potesse risolversi nel richiamo a precedenti riferibili a terzi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e ha confermato il diniego della licenza di collezione e la revoca del porto di fucile. Il giudice ha ritenuto che la detenzione e il porto di armi costituiscano ipotesi eccezionali e che l’amministrazione disponga di ampia discrezionalità prognostica nel valutare l’affidabilità del richiedente e il rischio di abuso, potendo considerare anche fatti non sfociati in condanna, vicende non aventi rilevanza penale e circostanze non direttamente attinenti alle armi. Nel caso concreto, la valutazione negativa è stata ritenuta sorretta non soltanto dalla segnalazione a carico della ricorrente, ma soprattutto dal contesto familiare, caratterizzato da numerosi precedenti di polizia dei genitori e da precedenti dinieghi di titoli di polizia, nonché dalla sostanziale coabitazione e dal cambio di residenza successivo all’avvio del procedimento. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a mettere in dubbio la buona condotta e l’affidabilità della ricorrente ai sensi dell’art. 11 T.U.L.P.S. La motivazione è stata giudicata sufficiente; il sindacato giurisdizionale sulla prognosi di non abuso delle armi è stato limitato ai casi di illogicità o travisamento dei fatti, che non sono stati ravvisati. Il TAR ha inoltre escluso l’illogicità e la sproporzione delle misure, ritenendole coerenti con la finalità preventiva di tutela della sicurezza pubblica. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
“le autorizzazioni di polizia “possono” essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”
La disposizione consente una valutazione discrezionale dei requisiti morali e della buona condotta, non limitata ai casi di condanna espressamente indicati, finalizzata a prevenire l’abuso delle armi.
art. 43 T.U.L.P.S.
È richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dei provvedimenti relativi ai titoli di polizia; la decisione valorizza nel complesso la discrezionalità preventiva dell’autorità di pubblica sicurezza.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento rileva quale momento successivo al quale è intervenuto il cambio di residenza ritenuto dall’amministrazione strumentale.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato insieme all’art. 7 l. 241/1990 per individuare la comunicazione di avvio del procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ha presentato osservazioni difensive, ma il giudice ha ritenuto comunque adeguatamente motivati i provvedimenti finali.
art. 27 Cost.
La censura fondata sulla presunzione di non colpevolezza è stata implicitamente disattesa, poiché la valutazione amministrativa è stata considerata preventiva e prognostica, non sanzionatoria.
art. 26 c.p.a.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il rilascio, il diniego o la revoca dei titoli di polizia relativi alla detenzione e al porto di armi sono fondati su una valutazione preventiva e ampiamente discrezionale dell’affidabilità del soggetto e del rischio di abuso, nella quale prevalgono le esigenze di sicurezza pubblica.
- Ai fini della prognosi sull’affidabilità nell’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare non solo condanne penali o fatti direttamente attinenti alle armi, ma anche segnalazioni, fatti non aventi rilevanza penale e vicende personali o familiari oggettivamente idonee a suscitare dubbi sull’affidabilità del richiedente.
- La valutazione negativa dell’ambiente familiare e sociale può concorrere a fondare il diniego o la revoca di un titolo di polizia quando siano documentati rapporti di sostanziale coabitazione o frequentazione e siano individuati elementi concreti dai quali l’amministrazione desuma una possibile influenza negativa sull’affidabilità del richiedente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla prognosi di non abuso delle armi resta circoscritto alla verifica dell’adeguatezza della motivazione, dell’illogicità manifesta e del travisamento dei fatti, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria prognosi.
- Il diniego o la revoca di un titolo di polizia non hanno natura sanzionatoria, ma preventiva; pertanto, l’assenza di una condanna penale non impedisce all’amministrazione di valorizzare fatti e circostanze obiettivi nell’esercizio del potere di prevenzione.
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