Cassazione Civile, Ordinanza n. 11615/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un imprenditore agricolo aveva chiesto il risarcimento del danno assumendo di avere fatto affidamento, per la campagna PAC 2014, sulla circolare AGEA dell'11 marzo 2014 che sospendeva per quella sola campagna l'efficacia della precedente circolare restrittiva sui pascoli magri condotti da terzi e consentiva la presentazione delle domande comprendendo tali titoli. Dopo che la circolare originaria fu poi confermata dal giudice amministrativo e l'istanza venne respinta per i titoli riferiti a pascoli magri pascolati da terzi, egli sosteneva di avere subito un danno da lesione del legittimo affidamento, chiedendo il ristoro sia per l'annualità 2014 sia per il quinquennio successivo. AGEA ha impugnato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità della P.A., deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sull'affidamento e sulla responsabilità aquiliana, perché il privato non poteva confidare in modo tutelabile su un atto espressamente provvisorio, derivato da una sospensione cautelare del giudice amministrativo e quindi instabile e sub iudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo la domanda risarcitoria proposta dal privato contro AGEA. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, in ragione della complessità della vicenda e dell'evoluzione giurisprudenziale recente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con i primi motivi di ricorso
art. 55 c.p.a.
richiamato in relazione alla natura cautelare e provvisoria del provvedimento amministrativo posto a base dell'affidamento
art. 336 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della successiva decisione di merito sul provvedimento cautelare
art. 2043 c.c.
richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana; la Corte esclude la responsabilità perché manca un affidamento legittimo e incolpevole tutelabile
art. 1147, comma 2, c.c.
la buona fede "non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave"
la Corte lo richiama in via analogica per affermare che non vi è tutela quando l'illegittimità o instabilità dell'atto fosse percepibile o conoscibile dal privato
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito della memoria
art. 384 c.p.c.
utilizzato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- La tutela risarcitoria per lesione dell'affidamento presuppone un affidamento ragionevole e incolpevole, fondato sull'apparente legittimità dell'atto amministrativo; non basta la mera esistenza formale di un provvedimento favorevole.
- L'affidamento non è tutelabile quando il privato conosce o può agevolmente conoscere la precarietà dell'atto, perché provvisorio, sub iudice o comunque esposto a caducazione; la buona fede richiede una situazione obiettivamente giustificata.
- Nel danno da comportamento della pubblica amministrazione, il comportamento del privato rileva ai fini della tutela dell'affidamento: il dovere di buona fede e correttezza non grava solo sulla P.A., ma anche sul destinatario dell'atto.
- Se la domanda del privato è presentata sapendo che il provvedimento di favore deriva da una sospensione cautelare e che il relativo contenzioso amministrativo è pendente, manca un convincimento ragionevole sulla stabilità del beneficio e quindi non è configurabile un danno risarcibile da affidamento.
- Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
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