Cassazione Penale, Ordinanza n. 01696/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, rilevando che la sottoscrizione personale dell'imputato non consente l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la decisione di primo grado. Dal testo non emerge il reato sostanziale oggetto del giudizio né i motivi di merito dedotti nel ricorso; l'unica questione esaminata dalla Corte di cassazione riguarda l'ammissibilità formale del ricorso, perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha ritenuto che, per effetto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non possa essere proposto personalmente dalla parte e debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore cassazionista.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
La parte non può proporre personalmente il ricorso per cassazione; l'impugnazione deve essere veicolata secondo le forme previste dalla legge.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
In caso di inammissibilità manifesta, la Corte può dichiarare il ricorso senza formalità di procedura.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, inclusi quelli cautelari, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina inammissibilità originaria del ricorso, impedendo la valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
- Quando l'inammissibilità emerge ictu oculi per un vizio formale dell'atto, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01656/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01657/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01659/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01660/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01662/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01663/2026 del 15/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →