Sentenza n. 2511/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso ai documenti relativi alla graduatoria ERP e ai verbali della commissione esaminatrice delle opposizioni
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, esclusi dalla graduatoria provvisoria e poi definitiva per l'assegnazione di alloggi ERP, hanno chiesto l'accesso, a fini difensivi, alla graduatoria definitiva completa dei nominativi, codici fiscali, indirizzi e punteggi degli utilmente collocati, nonché ai verbali della commissione incaricata di esaminare i ricorsi in opposizione e alla documentazione prodotta. L'istanza era motivata dalla necessità di individuare i controinteressati ai fini della notificazione dei ricorsi già proposti contro l'esclusione, verificare le ragioni dell'esclusione e acquisire elementi istruttori per la difesa. Il Comune ha lasciato decorrere il termine di trenta giorni, formando il silenzio-diniego. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, dell'art. 116 c.p.a. e dell'art. 24 Cost., nonché eccesso di potere per lesione del diritto di difesa. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e, quanto alla graduatoria, la sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel frattempo era stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nei giudizi principali.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'eccezione di irricevibilità: il silenzio-diniego si è formato il 16 aprile 2026, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, e il ricorso notificato il 12 maggio 2026 è stato proposto entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a. Ha invece ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di improcedibilità. La richiesta della graduatoria completa dei dati identificativi non è più utile, poiché l'esigenza specifica di individuare i controinteressati è stata superata dall'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei giudizi principali; su tale parte il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto ai verbali della commissione incaricata di esaminare le opposizioni e alla documentazione prodotta, il ricorso è stato accolto. I ricorrenti hanno dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, derivante dalla partecipazione alla procedura ERP e dalla loro esclusione dalla graduatoria, nonché il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la tutela giurisdizionale già intrapresa. Nel caso di accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice dell'accesso devono verificare in astratto l'inerenza della documentazione alle esigenze difensive, senza valutare preventivamente l'ammissibilità, la fondatezza o la concreta decisività delle eventuali censure nel giudizio principale, salvo l'ipotesi di assoluta mancanza di collegamento o di accesso pretestuoso e temerario. Il Comune è stato quindi ordinato di esibire i verbali e la documentazione prodotta, consentendo l'estrazione di copia entro trenta giorni, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria; qualora non disponga degli atti, dovrà adottare entro lo stesso termine un provvedimento motivato di diniego. Le spese sono state integralmente compensate ed è stata confermata l'ammissione definitiva dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale tutela una posizione strumentale alla cura o difesa di interessi giuridici e richiede un interesse diretto, concreto e attuale; l'art. 25, comma 4, prevede la formazione del silenzio-diniego decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo presuppone un nesso di strumentalità necessaria tra la conoscenza dei documenti e la situazione giuridica finale che il richiedente intende tutelare.
art. 116, commi 1 e 4, c.p.a.
Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi ... il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.
Il ricorso contro il silenzio-diniego in materia di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio; il giudice può ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, viene meno l'utilità concreta della decisione richiesta.
art. 24 Cost.
La finalità difensiva dell'accesso è collegata alla tutela costituzionale del diritto di difesa.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La conoscenza dei nominativi dei controinteressati può essere funzionale alla notificazione del ricorso; una volta autorizzata la notificazione per pubblici proclami, l'accesso richiesto esclusivamente per tale finalità può divenire privo di utilità.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice devono verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità necessaria, valutato in astratto, tra i documenti richiesti e la posizione giuridica che il richiedente intende curare o difendere; non possono invece anticipare il giudizio sull'ammissibilità, fondatezza o concreta decisività delle domande e delle censure da proporre nel giudizio principale, salvo l'assoluta mancanza di collegamento o il carattere pretestuoso e temerario dell'istanza.
- La partecipazione a una procedura amministrativa e l'adozione di un provvedimento lesivo della posizione del partecipante, unitamente all'indicazione nella domanda di accesso dello specifico giudizio o dell'iniziativa difensiva cui la richiesta è correlata, sono idonee a dimostrare l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai documenti pertinenti.
- L'accesso difensivo non è esplorativo né emulativo quando la richiesta individua documenti amministrativi specifici e ne chiarisce la relazione con esigenze determinate di tutela giurisdizionale; in tal caso la trasparenza e l'ostensione costituiscono la regola, mentre il diniego rappresenta l'eccezione.
- La sopravvenuta realizzazione della finalità specifica per la quale era stato richiesto l'accesso determina l'improcedibilità della domanda limitatamente ai documenti non più utili, senza incidere sull'interesse ancora attuale all'ostensione degli altri documenti funzionali alla prosecuzione del giudizio principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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