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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 162/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Gela che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione del fabbricato al secondo piano dell'immobile in Gela. Sostenevano violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) e c)) perché il giudice avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l'art. 41 del d.P.R. n. 380/2001, così modificato dall'art. 10‑bis del d.l. n. 76/2020, con conseguente diversa determinazione della competenza in tema di demolizione. Richiamavano il principio di cui all'art. 665 c.p.p. secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione è il giudice che ha emesso il provvedimento; inoltre deducevano che l'art. 41 non potrebbe trovare applicazione in Sicilia per la riserva di materia urbanistica prevista dall'art. 14, lett. f), dello Statuto regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Gela. La Corte ha ritenuto che l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale sia un provvedimento giurisdizionale la cui esecuzione segue le forme del codice di procedura penale; pertanto l'art. 41 del d.P.R. n. 380/2001 (che disciplina l'esecuzione di ordini demolitori emessi dall'Autorità amministrativa e l'intervento dello Stato in caso di inerzia dell'ente preposto) è inapplicabile al caso di demolizione disposta dall'Autorità giudiziaria. La Corte ha precisato che al pubblico ministero compete la determinazione delle modalità esecutive ex art. 655 c.p.p. e che eventuali contestazioni sul titolo o sulle modalità impongono il contraddittorio dinanzi al giudice dell'esecuzione. Ha altresì indicato che l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza danneggiare la parte lecita deve essere provata da chi la invoca, ma è irrilevante se l'impossibilità è addebitabile al condannato che ha realizzato o tollerato l'abuso. Il provvedimento è annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gela.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato

    Stabilisce il principio di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento in materia di esecuzione; applicato dalla Corte per sostenere che il giudice penale resta competente sull'esecuzione dell'ordine demolitorio emesso in sede penale

  • art. 41 d.P.R. n. 380/2001 (modificato)

    Norma riferita all'esecuzione di ordini demolitori emanati dall'Autorità amministrativa e all'intervento sostitutivo dello Stato; la Corte ritiene la norma non pertinente quando l'ordine demolitorio è stato emesso dall'Autorità giudiziaria

  • art. 655 cod. proc. pen.

    Attribuisce al pubblico ministero il ruolo di promotore dell'esecuzione e competenza a determinare le modalità attuative della demolizione, secondo quanto richiamato dalla Corte

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di cassazione invocati dai ricorrenti (violazione di legge e vizio di motivazione/inammissibilità della decisione impugnata)

  • art. 23 d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Disposizioni procedurali richiamate in relazione alle modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale durante l'emergenza sanitaria

  • art. 14, lett. f) Statuto regionale (R.d.lgs. n. 455/1946)

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la riserva regionale della materia urbanistica in Sicilia; la Corte non ha ritenuto che ciò osti al principio di competenza del giudice dell'esecuzione per provvedimenti giudiziari

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale è un provvedimento giurisdizionale: la sua esecuzione si svolge secondo le forme del codice di procedura penale e non secondo le norme previste per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi
  • Salvo diversa disposizione di legge riferita espressamente al caso, competente a conoscere dell'esecuzione è il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 665 c.p.p.); non può essere sostituito dall'applicazione analogica di norme dedicate all'esecuzione amministrativa
  • La disciplina dell'art. 41 del d.P.R. n. 380/2001 riguarda l'esecuzione di ordini demolitori amministrativi e l'intervento dello Stato, perciò non è pertinente quando la demolizione deriva da un ordine giudiziale
  • Al pubblico ministero spetta la determinazione delle modalità attuative dell'esecuzione (art. 655 c.p.p.); eventuali controversie sul titolo o sulle modalità richiedono il contraddittorio davanti al giudice dell'esecuzione
  • L'impossibilità tecnica di procedere alla demolizione senza ledere parti lecite deve essere provata da chi la invoca; tuttavia tale eccezione è irrilevante se l'impossibilità è addebitabile al condannato che ha causato o tollerato l'abuso
  • La riserva di competenze regionali in materia urbanistica non comporta automaticamente l'applicabilità delle norme amministrative sull'esecuzione dei provvedimenti amministrativi ai casi di provvedimenti giudiziali; va valutata la natura del provvedimento (amministrativo vs giurisdizionale)

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