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Sentenza

Sentenza n. 517/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale n. 622 del 2.7.2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato la graduatoria di merito relativa alla classe di concorso “ ADMM - POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO” per la regione Emilia-Romagna, nell’ambito del concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024, per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025, - degli atti adottati dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 206 dell’11.3.2025, ed in particolare del riepilogo del punteggio della prof.ssa Alessia Guida del 12.6.2025; - degli avvisi prot. n. 27725 e n. 27726 del 14.07.2025 e prot. n. 27913 del 15.07.2025 con cui il Ministero ha dato avvio alla prima fase (assegnazione provincia) delle operazioni di nomina; - dell’avviso prot. n. 28297 del 17.07.2025 con cui il Ministero ha pubblicato l’esito della prima fase delle operazioni di nomina ed ha avviato la seconda fase (assegnazione sede); - del DDG n. 28573 del 19.7.2025 con cui il Ministero disponeva l’elenco dei docenti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo, con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica dall’effettiva presa di servizio, sulla rispettiva classe di concorso/grado di istruzione e nella provincia e nella sede riportata nel medesimo elenco; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione di 5 punti nella valutazione del titolo di "Specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di SECONDO grado" conseguito il 11.6.2024 e conseguentemente all’attribuzione del punteggio complessivo per le prove relative al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025 di cui al D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024, per la classe di concorso “ADMM - POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO” per la regione Emilia-Romagna, di 213,50/250, e del conseguente diritto ad essere inserita nella relativa graduatoria di merito della procedura selettiva nella posizione più favorevole che risulterà di giustizia, con punteggio pari a 213,50, o alla diversa misura che risulterà di giustizia, con ogni conseguenza di legge; nonché per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 10.677 posti vacanti nell’anno scolastico 2024/2025 di cui al D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024, per la classe di concorso “ADMM - POSTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO” per la regione Emilia-Romagna, nella posizione più favorevole che risulterà di giustizia, con punteggio pari a 213,50 o alla diversa misura che risulterà di giustizia, con ogni conseguenza di legge.

Giustizia amministrativa202501014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e atti della procedura concorsuale per la classe ADMM, nella parte in cui non hanno attribuito 5 punti per l'ulteriore specializzazione sul sostegno relativa alla scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per la classe ADMM - sostegno nella scuola secondaria di primo grado, possedeva due distinti diplomi di specializzazione sul sostegno: uno per la scuola secondaria di primo grado, conseguito nel 2023, e uno per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito nel 2024. Il primo titolo era stato utilizzato quale requisito di accesso alla procedura ADMM. La Commissione esaminatrice aveva inizialmente considerato il secondo titolo non valutabile per altro ordine scolastico; successivamente, a seguito delle contestazioni della candidata, lo aveva ritenuto conforme al criterio B.4.9. dell'Allegato B al d.m. n. 205/2023, ma gli aveva attribuito erroneamente zero punti. La ricorrente ha dedotto la violazione del bando e dell'art. 11 del d.m. n. 205/2023, l'erronea applicazione della Tabella B allegata al medesimo decreto, nonché eccesso di potere per arbitrarietà e manifesta irragionevolezza e violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Ha chiesto l'attribuzione dei 5 punti, il riconoscimento del punteggio complessivo di 213,50/250, l'inserimento nella graduatoria di merito e l'annullamento degli atti successivi di nomina incompatibili con tale posizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha interpretato l'art. 4 del bando nel senso che, per la procedura relativa ai posti di sostegno di uno specifico grado, il diploma di specializzazione relativo a quel grado costituisce titolo di accesso. Il diverso diploma di specializzazione relativo all'altro grado di istruzione, posseduto dal candidato, è invece un ulteriore titolo valutabile ai sensi della lettera B.4.9. dell'Allegato B al d.m. n. 205/2023, anche nelle procedure per posti di sostegno. Pertanto, il diploma relativo alla scuola secondaria di secondo grado, ulteriore rispetto a quello relativo alla scuola secondaria di primo grado utilizzato per l'accesso alla procedura ADMM, dava diritto a 5 punti. Il Collegio ha inoltre rilevato che la stessa Commissione aveva riconosciuto la conformità del titolo al criterio B.4.9., lasciando tuttavia erroneamente il punteggio a zero. Il punteggio complessivo doveva quindi essere rideterminato in 213,50 punti, con conseguente inserimento della candidata nella graduatoria di merito ADMM nella posizione spettante. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4 D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024

    Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249.

    Per la procedura relativa ai posti di sostegno di uno specifico grado, il titolo di specializzazione relativo a quel grado costituisce requisito di accesso.

  • lettera B.4.9. Allegato B al d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso.

    Un diploma di specializzazione sul sostegno relativo a un diverso grado di istruzione, ulteriore rispetto a quello utilizzato come titolo di accesso, è valutabile anche nella procedura concorsuale per posti di sostegno e attribuisce il punteggio previsto.

  • art. 11 d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    La disposizione è richiamata quale base della disciplina della valutazione dei titoli nella procedura concorsuale.

  • art. 3, comma 8, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205

    È richiamata quale disposizione in base alla quale è stata bandita la procedura concorsuale.

  • art. 3 Cost.

    È invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di irragionevole disparità nella valutazione dei titoli; il TAR accoglie la domanda sulla base dell'interpretazione della disciplina concorsuale.

  • art. 97 Cost.

    È invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; il TAR accoglie la domanda sulla base dell'erronea attribuzione del punteggio.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali per posti di sostegno riferite a uno specifico grado di istruzione, il diploma di specializzazione sul sostegno relativo a quel grado costituisce titolo di accesso, mentre un distinto diploma relativo a un altro grado di istruzione è un ulteriore titolo valutabile ai sensi della lettera B.4.9. dell'Allegato B al d.m. n. 205/2023.
  • Il divieto di valutare il titolo di specializzazione sul sostegno quando esso costituisce requisito di accesso non impedisce la valutazione di ulteriori titoli di specializzazione posseduti dal candidato, anche se la procedura concorsuale riguarda posti di sostegno.
  • Quando la commissione esaminatrice riconosce che un titolo è conforme al criterio previsto dalla lex specialis per l'attribuzione del punteggio, non può poi attribuire zero punti per il medesimo titolo senza una ragione giuridicamente coerente; l'erronea attribuzione incide sulla graduatoria e deve essere rettificata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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