Cassazione Penale, Sentenza n. 40501/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) e 2‑bis C.d.S.) sollevando più censure: (1) nullità della sentenza di primo grado per mancata notificazione al difensore del decreto di citazione a giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale; (2) inattendibilità del risultato del test alcolemico per uso di etilometro non regolarmente omologato (violazione art. 186 CdS e art. 379 Reg. CdS); (3) vizio di motivazione riguardo all'attendibilità del test; (4) violazione del diritto al giusto processo (artt. 24 e 11 Cost., art. 6 CEDU); (5) improcedibilità dell'azione penale ex art. 344‑bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione maturata nel corso del giudizio di legittimità (fatto del 5 dicembre 2017), tenendo conto dei periodi di sospensione ex art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 e richiamando la giurisprudenza di Sezioni Unite. La Corte ha ritenuto che la doglianza sulla mancata notifica al difensore non fosse manifestamente infondata (quindi meritevole di esame), ma non si è pronunciata sui profili di merito (es. validità dell'etilometro) in ragione dell'estinzione del reato. Non è stata disposta rinvio.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
comma 2, lett. c) e 2‑bis
Testo invocato per qualificare il reato contestato (guida in stato di ebbrezza); la Corte non ha esaminato le censure di merito sulla prova del reato perché ha dichiarato estinto il reato per prescrizione
art. 379 Regolamento Codice della Strada
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità delle modalità di esecuzione del test alcolemico; la Corte non ha deciso nel merito a causa dell'estinzione del reato
art. 464 c.p.p.
Norma processuale richiamata nella doglianza relativa alla nullità per mancata notificazione; la Corte ha ritenuto la questione non manifestamente infondata
art. 456, comma 5 c.p.p.
Richiamato nel primo motivo relativo alla nullità: la censura riguarda i presupposti di regolarità della notifica e della rimessione in termini del difensore
art. 159 c.p.
Norma sulla sospensione dei termini di prescrizione: la Corte ha conteggiato i periodi di sospensione alla luce della modifica introdotta dalla legge 23/6/2017 n. 103 per valutare l'intervenuta prescrizione
legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata per il testo modificato dell'art. 159 c.p. nel calcolo dei termini di prescrizione usato dalla Corte
art. 129, comma 2 c.p.p.
Citato nei principi di diritto: la Corte ricorda che l'assoluzione per estinzione del reato può essere pronunciata quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo incontrovertibile; diversamente si deve annullare senza rinvio per prescrizione
artt. 24 e 11 Cost.
Richiamati nel motivo sul diritto al giusto processo: censura costituzionale sollevata dal ricorrente, non esaminata nel merito a causa dell'estinzione del reato
art. 6 CEDU
Richiamato a supporto della doglianza sul giusto processo; la Corte non si è pronunciata sul merito per sopravvenuta prescrizione
art. 344‑bis c.p.p.
Richiamato dal motivo aggiunto che deduceva l'improcedibilità dell'azione penale; la Corte non ha affrontato il tema nel merito a causa dell'estinzione per prescrizione
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, si verifica l'estinzione del reato per prescrizione il giudice di legittimità può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione, senza entrare nel merito delle censure sostanziali
- I periodi di sospensione ai fini della prescrizione vanno conteggiati secondo il testo vigente dell'art. 159 c.p.; le modifiche normative (es. legge 23/6/2017 n.103) possono incidere sul maturare della prescrizione
- Una doglianza sulla nullità per mancata notifica al difensore non manifestamente infondata impedisce l'inammissibilità immediata del ricorso e richiede accertamento; pertanto va valutata prima di dichiarare il ricorso inammissibile
- Quando si chiede l'assoluzione in sede di legittimità per estinzione del reato (art. 129, comma 2 c.p.p.), questa è possibile solo se le circostanze che escludono il fatto o la responsabilità emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; altrimenti si annulla per prescrizione
- Le censure tecniche sulla validità dell'etilometro (es. omologazione) sono rilevanti e vanno sollevate tempestivamente: tuttavia, se il processo si estingue per prescrizione, il giudice di legittimità può evitare di decidere su questi profili di merito
- In situazioni simili è opportuno verificare subito le notifiche al difensore e la regolarità della procedura per evitare che questioni processuali rilevanti restino irrisolte quando sopravvengano cause estintive
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