Ordinanza n. 29/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di -OMISSIS- di cui all’art. 6 co. 1 lett. c), della Legge n. 401 del 1989, notificato in data 09.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989 e notificato il 9 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di DASPO adottato dalla Questura di Palermo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la violazione della disposizione per mancanza di connessione tra l’episodio contestato e un evento sportivo, nonché lo sviamento dalla causa tipica del potere, sostenendo l’assenza dei presupposti per la misura. È stato inoltre dedotto un pregiudizio cautelare derivante dall’efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancanza di collegamento con una manifestazione sportiva, poiché l’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989, nella formulazione vigente dal 2019, consente di attribuire rilievo anche a fatti non commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La misura, definita DASPO fuori contesto, persegue finalità preventive riferite anche al rischio di infiltrazione nelle tifoserie di soggetti sospettati di terrorismo o ritenuti pericolosi e alla prevenzione di ulteriori eventi pregiudizievoli. Ha inoltre escluso lo sviamento dalla causa tipica, rilevando che il provvedimento si fondava su una valutazione complessiva della gravità dei fatti del 28 giugno 2025 e delle precedenti condotte del ricorrente, che avevano comportato ulteriori deferimenti all’autorità giudiziaria e rendevano ragionevole la prognosi di pericolosità sociale formulata dall’amministrazione. Quanto al periculum, lo ha ritenuto genericamente dedotto, in assenza di specifici pregiudizi attuali di estrema gravità e urgenza. Il limite alla libertà di circolazione non è stato considerato generalizzato ed è stato ritenuto proporzionato all’esigenza di salvaguardia preventiva dell’ordine pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989
Scopo della misura preventiva - che per l'assenza dell'occasionalità con l'evento sportivo viene anche definita "Daspo fuori contesto" - è quello di evitare che all'interno delle tifoserie si verifichino infiltrazioni di soggetti sospettati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, e anche di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale ovvero ulteriori eventi pregiudizievoli.
La disposizione consente l’applicazione del DASPO anche in relazione a fatti non commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, purché la valutazione complessiva degli elementi considerati dall’amministrazione renda ragionevole una prognosi di pericolosità sociale coerente con la finalità preventiva della misura.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989 può essere adottato anche per fatti non commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; l’assenza di un nesso occasionale con l’evento sportivo non determina, di per sé, l’illegittimità della misura.
- La legittimità del DASPO fuori contesto può fondarsi su una valutazione complessiva della gravità dei fatti contestati e delle precedenti condotte dell’interessato, quando tali elementi rendano ragionevole la prognosi di pericolosità sociale formulata dall’amministrazione.
- Non sussiste sviamento dalla causa tipica quando la motivazione del DASPO resta orientata alla finalità preventiva di tutela dell’ordine pubblico e si basa su elementi concreti valutati complessivamente, anziché sull’episodio isolato.
- In sede cautelare, il periculum in mora deve essere allegato con riferimento a pregiudizi attuali, gravi e urgenti; la mera incidenza della misura sulla libertà di circolazione non è sufficiente quando il limite non abbia carattere generalizzato e risulti proporzionato alle esigenze preventive di ordine pubblico.
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