Cassazione Civile, Ordinanza n. 32958/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Tre lavoratori avevano ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado: la Corte territoriale aveva riconosciuto che, in base al c.c.n.l. applicato e all'accordo sindacale del 5 luglio 2011, la società subentrante nell'appalto non poteva mantenere per tutta la durata della gestione un orario part-time di cinque ore giornaliere, ma solo per il periodo di urgenza coperto dall'ordinanza sindacale dell'8 luglio 2011, sino al 30 ottobre 2011; per il periodo successivo aveva quindi condannato la società al risarcimento del danno corrispondente alle differenze retributive per un'ora giornaliera non corrisposta, oltre accessori, e aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di ripristino del full time. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo illogico e incoerente l'accordo sindacale del 5 luglio 2011, isolando una dichiarazione resa in premessa dalle RSA e attribuendole un significato distorto, mentre essa costituiva parte del complesso assetto negoziale e legittimava la deroga ai livelli di orario pattuiti.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione dei criteri ermeneutici, si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del significato dell'accordo sindacale e quindi in una diversa interpretazione del medesimo, non consentita in sede di legittimità se la lettura adottata dal giudice di merito è plausibile e coerente. La Corte ha richiamato il principio per cui l'interpretazione degli atti negoziali, compresi gli accordi aziendali, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica/incoerente, vizi che nel caso non erano stati specificamente dimostrati. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è stata dedotta per censurare l'interpretazione dell'accordo sindacale, ma la Corte ha osservato che la doglianza, in realtà, mirava a ottenere una diversa lettura del testo negoziale.
artt. 1362 e 1363 c.c.
sono i canoni di interpretazione dei contratti la cui violazione è denunciabile in cassazione solo se la parte indichi specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa dell'accordo.
art. 380 bis.1 c.p.c.
è stata richiamata solo per il procedimento camerale in cui il collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti negoziali, inclusi gli accordi aziendali e sindacali, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In cassazione la censura sull'interpretazione di un accordo è ammissibile solo se si deduce specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio logico della motivazione; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del testo.
- La lettura del contratto o dell'accordo adottata dal giudice di merito sfugge al sindacato di legittimità quando sia una delle interpretazioni possibili e plausibili, anche se non l'unica o la migliore in astratto.
- La doglianza che contesti la valorizzazione di alcune clausole o dichiarazioni negoziali, senza individuare lo scostamento dai criteri legali di interpretazione, si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito e va respinta.
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