Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 156/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1522/2024 del Tribunale Lavoro di Bologna, pubblicata in data 7.11.2024.

Giustizia amministrativa202501286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1522/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna, divenuta definitiva, notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Nonostante la definitività della pronuncia e la notificazione, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza dei ricorrenti, gli adempimenti sostitutivi dovranno essere eseguiti entro i successivi 90 giorni dal commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione della sentenza definitiva e ha previsto, in caso di persistente inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione rimane inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato, previamente notificata per l'esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio applicabile.
  • In presenza di una persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine determinato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa e dopo l'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.