Cassazione Penale, Sentenza n. 25201/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la coniuge in Liguria, con applicazione del braccialetto elettronico e divieti di comunicazione. La misura era stata applicata per reati tra cui associazione mafiosa, usura, plurime estorsioni e interposizione fittizia. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione degli elementi favorevoli (espiata la porzione di pena relativa al reato associativo, decorso del tempo, durata della cautela già sofferta, esiti processuali favorevoli, età avanzata, domicilio idoneo) e sosteneva che, ove operi il divieto di custodia in carcere previsto dall'art.275, comma 4, la presunzione di idoneità alla cautela dovrebbe riferirsi agli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso in cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze e confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di esigenze cautelari eccezionali prevalenti sul divieto previsto dall'art.275, comma 4, in ragione della persistenza dell'attività associativa e dei contatti con altri sodali, nonché della commissione dei reati satelliti dal 2018 al 2021. La Corte ha evidenziato la tendenziale stabilità del vincolo mafioso, la presunzione di attualità dei contatti e l'assenza di manifestazioni di presa di distanza dal sodalizio. Non sono stati riconosciuti elementi di novità tali da modificare il giudizio cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, pur essendo indicato un divieto/limitazione (richiamato dall'appellante) per l'applicazione della custodia in carcere in determinate ipotesi, il Tribunale del riesame può comunque ritenere prevalenti esigenze cautelari eccezionali quando ricorrono elementi concreti di pericolosità e persistenza associativa (quali contatti attuali e reati satelliti).
art. 275, comma 3 e art. 275-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava una diversa lettura delle norme che reggono le misure cautelari; la Corte, invece, ha condiviso l'orientamento del Tribunale secondo cui la pericolosità derivante dall'associazione mafiosa può permeare anche gli altri titoli cautelari e non si opera automaticamente una traslazione della presunzione di idoneità su altra misura (es. arresti domiciliari).
art. 273, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
L'appellante sosteneva che la presunzione di idoneità alla misura cautelare dovrebbe riferirsi agli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non impedisce al giudice di valutare la persistente pericolosità, specie nel contesto mafioso, e quindi non determina l'automatica applicabilità degli arresti domiciliari.
La Corte ha inteso che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato gli elementi favorevoli alla difesa e ha motivato il permanere delle esigenze cautelari; dunque non ha condiviso la censura di mancata valutazione degli elementi favorevoli presentati dal ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di adempimento procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione (trasmissione alla cancelleria); la Corte ha disposto gli adempimenti di rito in caso di rigetto.
richiami giurisprudenziali (orientamento di legittimità sulla pericolosità mafiosa)
La Corte ha fatto riferimento all'orientamento secondo cui la pericolosità derivante dall'associazione mafiosa può 'impregnare' i reati satelliti, giustificando la persistenza delle esigenze cautelari anche quando tali reati non recano, formalmente, l'aggravante mafiosa.
Massime di principio
- L'età avanzata e il decorso del tempo non sono di per sé sufficienti a escludere la custodia cautelare o a imporre gli arresti domiciliari se permangono elementi concreti di pericolosità e legami associativi.
- Nel contesto di reati di tipo mafioso la giurisprudenza tende a considerare la pericolosità associativa come elemento che può trasferirsi anche sui reati satelliti, giustificando misure più severe.
- Per ottenere la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari è necessario dimostrare elementi di novità e la cessazione effettiva e documentata dei contatti e dell'operatività criminale; mere considerazioni sul tempo trascorso o sull'età non bastano.
- La presunzione di idoneità a una misura cautelare non opera automaticamente a favore degli arresti domiciliari quando esistono indizi di persistenza del vincolo mafioso; il giudice valuta la pericolosità nel suo concreto profilo.
- Occorre fornire prove concrete di presa di distanza dal sodalizio (comportamenti, testimonianze, elementi oggettivi) e non solo argomentazioni formali per convincere il giudice della cessazione della pericolosità.
- Gli esiti processuali favorevoli (attenuanti, assoluzioni parziali, cessazione di effetto di alcune imputazioni) vanno specificamente valutati e collegati alla riduzione della pericolosità attuale; senza un nesso causale evidente non modificano automaticamente il giudizio cautelare.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare, è strategico dimostrare 'novità' rispetto alla precedente valutazione (nuove prove, cambiamenti obiettivi dello stato di pericolosità, documentazione clinica aggiornata) per ottenere una revisione favorevole.
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