Cassazione Civile, Ordinanza n. 30687/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un conto corrente bancario sul quale erano stati addebitati interessi anatocistici ritenuti indebiti e da una scrittura privata in base alla quale altri convenuti avevano assunto obbligazioni rimaste inadempiute. La Corte d'appello aveva già condannato l'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e i coobbligati al pagamento di una somma dovuta, ma aveva respinto la domanda risarcitoria con cui il correntista chiedeva il ristoro dei danni asseritamente derivati dal fallimento della propria impresa, sostenendo che la mancata disponibilità di quelle somme gli avrebbe impedito di pagare, anche solo in parte, i creditori istanti ed evitare la dichiarazione di fallimento e la successiva liquidazione dell'attivo a valori inferiori a quelli di mercato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1218 c.c. per mancato riconoscimento del nesso causale e per omesso esame di prove documentali e di CTU; violazione degli artt. 112 e 118 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; ulteriore violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1218 c.c. per avere la domanda risarcitoria considerata generica e apodittica; infine violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese di CTU, che erano state poste in parte a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, tutti concentrati sulla pretesa sussistenza del nesso causale tra le condotte della banca e dei coobbligati e il fallimento dell'impresa del ricorrente, osservando che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale e non la violazione dell'art. 115 c.p.c. nei termini tipici riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha condiviso la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui mancavano allegazioni concrete sulla scansione temporale della crisi, sull'entità dell'esposizione debitoria e sulle modalità con cui le condotte dedotte avrebbero inciso in concreto sulla dichiarazione di insolvenza. È stato inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello aveva comunque deciso sulla domanda risarcitoria, respingendola per difetto di prova del nesso causale. È stato infine ritenuto infondato il quinto motivo sulle spese della consulenza tecnica, poiché la ripartizione delle spese di CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere disposta anche in modo autonomo rispetto alla regolazione delle spese di lite. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non è invece deducibile per contestare il cattivo apprezzamento delle prove di parte.
art. 1218 c.c.
È richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale, ma la domanda risarcitoria viene respinta perché non è stato dimostrato il nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il danno lamentato.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide espressamente sulla domanda, sia pure rigettandola per infondatezza o difetto di prova.
art. 118 c.p.c.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa alcuna omissione decisoria della sentenza impugnata.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza complessiva, ma la regola non vincola in modo assoluto la distribuzione delle spese di consulenza tecnica.
art. 92 c.p.c.
La disciplina della compensazione delle spese di lite non impedisce al giudice di porre le spese di CTU a carico di una parte anche in modo diverso rispetto alle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non può essere invocata per censurare il semplice apprezzamento delle prove o la loro insufficiente valorizzazione.
- In tema di responsabilità contrattuale, la domanda risarcitoria deve essere sorretta da allegazioni specifiche e concrete sul nesso causale tra l'inadempimento e il danno; non basta prospettare in modo generico che, in presenza di quella somma, il debitore avrebbe potuto evitare o attenuare la crisi.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esamina la domanda e la rigetta per mancanza di prova o di allegazione sufficientemente specifica.
- La ripartizione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non deve necessariamente coincidere con la regolazione complessiva delle spese di lite.
- Per imputare a un comportamento antigiuridico il fallimento di un'impresa occorre allegare e provare la sequenza temporale della crisi, l'entità dell'insolvenza e il concreto apporto causale della condotta contestata alla declaratoria di insolvenza.
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