Sentenza n. 6674/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 1572/2024, emessa dal Tribunale di Velletri, sez. lav., il 05.11.2024, notificata il 22.11.2024, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 1811/2024/LAV, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 1572/2024. Tale pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire del beneficio della Carta del docente per l'anno scolastico 2019/2020 e aveva ordinato al Ministero di attivare la Carta con accredito di euro 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spese legali del giudizio presupposto, mentre non ha attivato la Carta del docente né fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione dell'obbligo residuo. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione parziale della materia del contendere quanto alle spese del giudizio presupposto e l'accertamento dell'inottemperanza con riferimento all'attribuzione della Carta docente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda relativa al pagamento delle spese legali del giudizio presupposto, in ragione dell'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione. Per il residuo, ha accolto il ricorso. Il Collegio ha ricordato che l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia civile né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e l'Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione dell'obbligo, il TAR ha ordinato al Ministero di attivare la Carta docente per l'importo stabilito nella sentenza ottemperanda entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni, in caso di persistente inadempimento, entro i successivi 90 giorni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna alle penalità di mora, ritenendo che esse possano essere eventualmente richieste in caso di ulteriore inottemperanza. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione della parziale esecuzione spontanea successiva alla proposizione del ricorso; per la restante parte il Ministero è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento di euro 400,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La norma fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza e per l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta del docente riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza ottemperanda aveva disposto, oltre all'accredito di euro 500,00, il riconoscimento del maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al relativo comando.
- Quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva e si limita ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza civile né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, la pubblica amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione della pronuncia; in mancanza, l'inottemperanza può essere accertata e possono essere ordinate le attività necessarie alla conformazione al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, anche con facoltà di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
- La parziale esecuzione spontanea del giudicato da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso può comportare la cessazione parziale della materia del contendere e giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre per l'obbligo rimasto ineseguito opera il criterio della soccombenza.
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