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Sentenza

Sentenza n. 1996/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 1011064 del 22 dicembre 2023 con il quale A.N.A.S. s.p.a. ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente in data 6 luglio 2023 per la regolarizzazione di un mezzo pubblicitario e la successiva richiesta di riesame del 6 novembre 2023; - della nota prot. n. 818428 del 19 ottobre 2023, recante il preavviso di rigetto; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Giustizia amministrativa202400907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di regolarizzazione di un mezzo pubblicitario collocato lungo la S.S. n. 12, preceduto da preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario della strada)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego del 22 dicembre 2023, relativo all'istanza presentata il 6 luglio 2023 e alla successiva richiesta di riesame, contestando l'applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. i), d.P.R. n. 495/1992. Con il primo motivo ha sostenuto che il mezzo fosse un'insegna di esercizio collocata parallelamente al senso di marcia e in aderenza al fabbricato, sottratta perciò alla distanza minima di 100 metri in forza del comma 5. Con il secondo motivo ha lamentato l'incomprensibilità del diniego, deducendo che l'impianto, presente dagli anni Novanta, fosse comunque distante oltre 100 metri dalle intersezioni della zona. In replica, ANAS ha sostenuto che il mezzo pubblicizzava l'attività svolta, senza identificare la società, e che si trovava a soli 29 metri da un'intersezione.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le censure. Ha escluso che il mezzo, recante le diciture «ALL TRUCKS / TRUCK & TRAILER SERVICE / KNORR-BREMSE / BOSCH / ZF», fosse un'insegna di esercizio: esso descrive e pubblicizza l'attività, anziché limitarsi a identificare l'impresa nella sede. Non è quindi applicabile la deroga dell'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 495/1992. Ha inoltre ritenuto provato, sulla base della scheda tecnica e della documentazione ANAS, che il mezzo fosse a 29 metri dal punto terminale dell'intersezione, a fronte dei 100 metri richiesti. Non rilevano né il fatto che l'intersezione sia a livelli sfalsati né il lato della strada su cui si trova l'impianto, poiché la distanza si applica nel senso delle singole direttrici di marcia e la finalità della disciplina è la sicurezza della circolazione. Condanna la società alle spese, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 4 e 6, d.lgs. n. 285/1992

    La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme

    La collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse richiede l'autorizzazione dell'ente proprietario, secondo le norme del codice e del regolamento che disciplinano caratteristiche e ubicazione.

  • art. 51, comma 2, lett. i), d.P.R. n. 495/1992

    Pertanto, anche le distanze previste dall’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 495 del 1992 sono finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione, in quanto esse mirano a prevenire il pericolo che il conducente venga distratto durante la guida, come riconosciuto dalla giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VII, 19 novembre 2024, n. 9252).

    La distanza minima di 100 metri dopo le intersezioni è diretta a tutelare la sicurezza della circolazione, prevenendo distrazioni dei conducenti; va rispettata lungo le singole direttrici di marcia.

  • art. 51, comma 5, d.P.R. n. 495/1992

    Esclusa la natura di insegna di esercizio dell’impianto de quo, non può quindi trovare applicazione la deroga di cui all’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 495 del 1992 e l’impianto medesimo deve osservare le distanze previste dal comma 2 della norma.

    La deroga alle distanze prevista dal comma 5 riguarda le insegne di esercizio che soddisfano le condizioni stabilite dalla disposizione; un mezzo che pubblicizza l'attività produttiva, anziché limitarsi a identificare l'impresa presso la sua sede, non beneficia della deroga.

  • art. 47, comma 1, d.P.R. n. 495/1992

    Dalla documentazione versata in atti emerge che il mezzo pubblicitario di cui trattasi riporta la scritta «ALL TRUCKS / TRUCK & TRAILER SERVICE / KNORR-BREMSE / BOSCH / ZF», che all’evidenza non corrisponde al nome della ricorrente - Arduini & Nerboldi s.r.l. - bensì descrive l’attività da essa svolta, per cui non corrisponde ad un’insegna di esercizio.

    È insegna di esercizio quella installata presso la sede dell'attività cui si riferisce; secondo il criterio applicato dal TAR, l'impianto che descrive l'attività svolta invece di identificare l'impresa non rientra in tale categoria.

  • art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 285/1992

    Da queste norme si desume che sia le norme del c.d. codice della strada sia quelle del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione devono ispirarsi al principio della tutela della sicurezza nella circolazione stradale.

    Le disposizioni del codice della strada e del regolamento attuativo devono essere interpretate alla luce del principio di tutela della sicurezza della circolazione.

  • art. 3, comma 1, n. 25, d.lgs. n. 285/1992

    A tale riguardo, è irrilevante che l’intersezione de qua sia collocata su livelli sfalsati considerato che l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, dopo avere definito al n. 1 l’area di intersezione come “parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico”, al n. 25 precisa che è “Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli”.

    La nozione di intersezione comprende anche le infrastrutture a livelli sfalsati che consentono lo smistamento delle correnti veicolari; la distanza minima prevista per i mezzi pubblicitari si applica anche in prossimità di tali intersezioni.

Massime di principio

  • Un mezzo pubblicitario costituisce insegna di esercizio, ai fini della deroga alle distanze, quando identifica l'impresa nella sua sede senza pubblicizzarne l'attività produttiva; le indicazioni che descrivono o promuovono l'attività non rientrano nella nozione e restano soggette alle distanze ordinarie.
  • La distanza minima prevista per i mezzi pubblicitari in prossimità delle intersezioni tutela la sicurezza della circolazione e si applica anche alle intersezioni a livelli sfalsati.
  • Le distanze di sicurezza per i mezzi pubblicitari si applicano lungo le singole direttrici di marcia e indipendentemente dal lato della strada su cui è collocato il mezzo, quando esso è visibile agli automobilisti che percorrono quella direttrice.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilità
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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